Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la ricorrenza di una motivazione contraddittoria e manifestamente per non avere il giudice di appello riqualificato il fatto ascritto a titolo di estorsione come eserciz arbitrario delle proprie ragioni non è stato devoluto in appello, come evidenziato dalla stessa difesa ed emergente dal riepilogo dei motivi non contestato in alcun modo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01);
che il secondo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) a fronte di logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta ai ricorrenti; tali dati, ricostruiti con motivazione n censurabile in questa sede, sono stati solo parzialmente richiamati dai ricorrenti, così manifestandosi anche una evidente aspecificità della censura così proposta, in assenza di reale confronto con la motivazione (si veda in tal senso pag. 5 della motivazione dove è stata richiamata la piena attendibilità della persona offesa, i riscontri derivanti anche da soggetti esterni alle dichiarazioni della stessa, la pluralità di azioni minacciose poste in essere in un contesto di elevata e spiccata aggressività, le azioni conseguentemente poste in essere dalla persona offesa, che per la loro portata rendono evidente l’effetto costrittivo e le conseguenze ingiuste da tale condotta derivanti).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.