Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali per la presentazione di un ricorso. Quando un’impugnazione non rispetta precisi criteri, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Questo provvedimento riguarda un imputato condannato per false dichiarazioni sulla propria identità a pubblici ufficiali, la cui difesa ha tentato di ribaltare la decisione della Corte d’Appello.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale. L’imputato, durante un controllo, aveva fornito generalità non veritiere. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: l’insussistenza dell’elemento psicologico (dolo), la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi dei motivi di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni diverse, che meritano un’analisi approfondita.
Il Primo Motivo: Ripetitività della Censura sul Dolo
La difesa sosteneva la mancanza di dolo, ovvero dell’intenzione di commettere il reato. La Cassazione ha respinto questo motivo definendolo ‘riproduttivo’. In pratica, l’avvocato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi critici contro la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già chiarito che l’imputato aveva personalmente fornito false generalità e che il contesto rendeva evidente la finalità di attestare la propria identità, escludendo ogni dubbio sulla sussistenza del dolo.
Il Secondo Motivo: Inedita Richiesta di ‘Particolare Tenuità del Fatto’
Il secondo motivo riguardava la richiesta di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile perché ‘inedito’. Ciò significa che la questione non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. La procedura penale non consente di introdurre per la prima volta in sede di Cassazione questioni che avrebbero dovuto essere discusse davanti al giudice di merito.
Il Terzo Motivo: Aspecificità sulla Mancata Concessione delle Attenuanti
Infine, il ricorso lamentava una motivazione carente riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per ‘aspecificità’. La difesa, secondo la Corte, non si è confrontata adeguatamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva ampiamente giustificato la sua decisione sulla base di elementi concreti: l’assenza di aspetti positivamente valutabili, la mancanza di un comportamento collaborativo e, soprattutto, la personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Un ricorso, per essere ammissibile, deve criticare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, non può ignorarla o limitarsi a una lamentela generica.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono riproporre questioni già decise o introdurne di nuove. L’ordinanza ribadisce che la difesa ha l’onere di costruire un’impugnazione che dialoghi criticamente con la decisione che intende contestare. In assenza di tale confronto, il ricorso si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta non solo l’impossibilità di un esame nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e precisione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice; è necessario articolare critiche specifiche, fondate su vizi di legittimità e logicità della sentenza, evitando di riproporre sterilmente argomenti già vagliati o di sollevare questioni tardivamente. La specificità dei motivi è un requisito essenziale per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una pronuncia sul merito della questione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono riproduttivi di censure già correttamente respinte nei gradi precedenti, quando solleva questioni inedite (cioè mai proposte prima) o quando è aspecifico, ossia non si confronta criticamente e puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
No. L’ordinanza chiarisce che sollevare tale questione per la prima volta in sede di legittimità rende il relativo motivo di ricorso inammissibile, in quanto considerato ‘inedito’ e relativo a violazioni di legge che dovevano essere dedotte in precedenza.
Per quale ragione la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso aspecifico perché non contestava efficacemente la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato le attenuanti a causa dell’assenza di elementi positivi, della mancanza di un contegno collaborativo e della personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo del ricorso del ricorrente – con il quale si duole del vizio di motivazione in riferimento all’insussistenza dell’elemento psicologico del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – è inammissibile in quanto riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa la sussistenza del dolo del reato, avendo l’imputato attestato personalmente la propria identità, dichiarando delle false generalità ai pubblici ufficiali intervenuti. Le circostanze in cui ciò è avvenuto facevano emergere, inoltre, la funzionalità della dichiarazione resa, destinata ad attestare la sua identità;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile in quanto inedito, relativo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza;
Considerato che il terzo motivo del ricorso del ricorrente – con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile perché aspecifico, non confrontandosi la difesa (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, n. m., a proposito della mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) con la congrua motivazione resa dai giudici del merito in tema di trattamento punitivo, attesa l’assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle invocate attenuanti, nonché della mancanza di un contegno collaborativo, anche in considerazione della personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore