Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione formulata in modo generico. Quando un appello non affronta in modo specifico le ragioni della decisione contestata, si va incontro a una dichiarazione di ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione e comporta serie conseguenze per il ricorrente, inclusa la preclusione della possibilità di far valere l’eventuale prescrizione del reato.
I Fatti del Caso: Una Violazione del Codice della Strada
La vicenda trae origine da una condanna per una violazione dell’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in quattro mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione, ma senza successo.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso non solo manifestamente infondato, ma anche totalmente aspecifico. Questo significa che le doglianze sollevate dal ricorrente non si sono confrontate adeguatamente né con la decisione finale della Corte d’Appello (il decisum), né con il percorso logico-giuridico che l’aveva sorretta.
L’Identificazione Certa dell’Imputato
Uno dei punti contestati riguardava l’identità dell’autore del reato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse già fornito una spiegazione congrua e logica, fugando ogni dubbio. L’imputato era stato identificato con certezza durante un controllo, non solo perché aveva fornito agli agenti i propri dati anagrafici completi, ma soprattutto perché era alla guida di un ciclomotore intestato a suo nome. Questi elementi, uniti ad accertamenti precedenti, costituivano una base probatoria solida, non più discutibile in sede di legittimità.
La Preclusione della Prescrizione: una Conseguenza Diretta del Ricorso Inammissibile
Uno degli aspetti procedurali più rilevanti della decisione è la stretta correlazione tra l’inammissibilità del ricorso e l’impossibilità di rilevare la prescrizione del reato. La Corte, richiamando un consolidato principio delle Sezioni Unite, ha ribadito che la natura manifestamente infondata e aspecifica dell’impugnazione impedisce al giudice di esaminare cause di estinzione del reato come la prescrizione. In pratica, un ricorso ‘fatto male’ preclude al ricorrente la possibilità di beneficiare di un esito altrimenti favorevole.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si ritengono errati e le ragioni giuridiche a sostegno. Nel caso di specie, l’appello non ha svolto questa funzione critica, limitandosi a riproporre questioni già adeguatamente risolte dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva spiegato in modo esauriente perché l’identità del conducente era certa, basandosi su prove concrete come i dati forniti spontaneamente e la proprietà del veicolo. L’inammissibilità è stata quindi la logica conseguenza di un’impugnazione che non ha superato la soglia minima di concretezza richiesta dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere uno strumento di critica puntuale e argomentata, non una mera riproposizione di difese generiche. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di discutere il merito della vicenda, ma anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e ben motivati, per evitare esiti procedurali pregiudizievoli.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e totalmente aspecifico, in quanto non si confrontava in modo adeguato con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali prove hanno confermato l’identità dell’imputato?
L’identità è stata confermata dal fatto che la persona fermata durante un controllo non solo ha fornito nome, cognome, data e luogo di nascita dell’imputato, ma era anche alla guida di un ciclomotore intestato allo stesso.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile riguardo la prescrizione del reato?
La riconosciuta inammissibilità del ricorso preclude alla Corte la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato, anche se fosse maturata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudic rideterminando la pena inflitta all’appellante in mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 116, co. 15, cod. strada, è manifestamente infondato oltre che totalmente aspecifico.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell’imputato sottolineando come non vi siano dubbi sull’identità del prevenuto, in quanto, il soggett sottoposto a controllo in data 30.06.2018, oltre a riferire agli operanti di P.G. non solo nom cognome, data, luogo di nascita e indirizzo di COGNOME NOME, era alla guida di un ciclomotore intestato allo stesso COGNOME NOME. Altrettanto è stato affermato quanto al verbale di accertamento redatto a carico del COGNOME in data 4.6.2017, sulla base di elementi probatori che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede di legittimità.
La riconosciuta inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024