Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Correlazione tra Motivi e Decisione Impugnata
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e rigorosa. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e non specificamente correlati alle argomentazioni della sentenza che si intende contestare. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra il reato di sostituzione di persona e l’illecito, oggi depenalizzato, di falso in scrittura privata.
I fatti del caso: L’accusa di sostituzione di persona
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’articolo 494 del codice penale. L’accusa non riguardava una sua diretta falsificazione di una firma su un contratto. La condotta penalmente rilevante, secondo i giudici di merito, consisteva nell’aver istigato un’altra persona, rimasta sconosciuta, a presentarsi come garante per un contratto, fingendo di essere un’altra persona e utilizzando le generalità di quest’ultima. In sostanza, l’imputato aveva orchestrato un inganno sull’identità del garante per ottenere un vantaggio.
Il ricorso in Cassazione e la tesi difensiva
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha tentato di ottenere una riqualificazione del fatto. Secondo il ricorrente, la condotta doveva essere inquadrata non come sostituzione di persona, ma come falso in scrittura privata (ex art. 485 c.p.). Questa distinzione non era puramente accademica: il reato di falso in scrittura privata è stato infatti depenalizzato, il che avrebbe portato all’annullamento della condanna.
La difesa sosteneva, quindi, che il nucleo del comportamento illecito fosse la falsa firma apposta sul contratto dal terzo ignoto, e non l’inganno sull’identità.
Le motivazioni della Cassazione: un ricorso inammissibile per aspecificità
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione si basa su un duplice binario. In primo luogo, la Corte ha rilevato un vizio procedurale fondamentale: l’aspecificità del ricorso. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2017), i giudici hanno ricordato che i motivi di ricorso devono contenere una critica puntuale e specifica alle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Non è sufficiente presentare un approccio critico generico o una ricostruzione alternativa dei fatti; è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva rispettato questo onere, mancando di correlare le sue censure alla specifica motivazione della Corte d’Appello.
In secondo luogo, entrando nel merito della questione giuridica, la Corte ha chiarito perché la qualificazione come sostituzione di persona fosse corretta. La condotta tipica del reato di cui all’art. 494 c.p. non era la successiva sottoscrizione del documento, ma l’atto a monte: l’aver indotto in errore i contraenti presentando un falso garante. È l’inganno sull’identità della persona, che si presenta come qualcun altro per assumere un ruolo (quello di garante) che ha effetti giuridici, a costituire il cuore del reato. La firma è solo la conseguenza di questa sostituzione di persona. Pertanto, la richiesta di riqualificazione in un reato depenalizzato era infondata.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima, di natura processuale, è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza: la redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un’operazione chirurgica, mirata a smontare le specifiche argomentazioni del provvedimento contestato. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta legale, ma anche una perdita di tempo e risorse.
La seconda lezione è di diritto penale sostanziale. La Corte distingue nettamente tra l’atto di ingannare sull’identità di una persona per ottenere un vantaggio (sostituzione di persona) e il mero atto di falsificare un documento. La condotta di chi istiga un terzo a spacciarsi per un altro per fungere da garante rientra pienamente nel primo, più grave, reato, a prescindere dal valore o dalla natura del documento successivamente firmato.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità quando i motivi presentati mancano di una necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In altre parole, il ricorrente non può limitarsi a una critica generica, ma deve contestare specificamente il ragionamento logico-giuridico della decisione che sta appellando.
Qual è la differenza tra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e la falsa sottoscrizione (reato depenalizzato)?
La condotta tipica della sostituzione di persona consiste nell’indurre qualcuno in errore attribuendo a sé o ad altri un falso nome o una falsa qualità per ottenere un vantaggio. Nel caso specifico, l’istigazione a un terzo a fingersi garante costituisce questo reato. La falsa sottoscrizione del contratto è una condotta successiva e distinta, che non esaurisce l’illecito della sostituzione di persona.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, è una conseguenza prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, come nel caso di un ricorso con motivi manifestamente infondati o aspecifici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta di condanna per il reato di sostituzione di persona;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 485 cod.pen. o depenalizzata – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale dispos di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettend tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimi secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione isiedono nel fatto ch quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La condotta per cui l’imputato è stato tratto a giudizio e condannato, infatti, non è quella della falsa sottoscri del contratto, ma quella della istigazione, rispetto ad un terzo rimasto ignoto, che s presentato quale suo garante fingendosi COGNOME, il che costituisce la condotta tipica del rea di cui all’art. 494 cod. pen., a prescindere dalla condotta successiva, costituita d sottoscrizione, da parte dell’ignoto, della scrittura e dal valore di quest’ultima;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.