Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME ( CUI 05KUNEB ) nato a DESIO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia di condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi per il delitto d tentato furto, e di NOME COGNOME anche per il reato di cui all’art. 76 comma 3 D.L.vo 159/2011
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i difensori.
Il ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in due motivi: er applicazione della legge penale in relazione all’art. 49 comma 2 cod. pen. per quanto concerne il tentato furto e violazione di legge in relazione alla responsabilità per il reato di cui all comma 3 D.L.vo 159/2011;
Il ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in due motivi: erro applicazione delle legge penale in relazione all’art. 49 comma 2 cod. pen. e violazione di norma processuale penale stabilita a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 191 cod. proc. pen
Il primo motivo dei ricorsi è aspecifico in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovono censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittim secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto ch quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Più precisamente, la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza della fattispecie ed ha correttamente spiegato che gli imputati erano stati bloccati non già all’interno del negozio ma una volta raggiunto il va di ingresso, senza aver prima esibito la merce alle casse e pagato il prezzo, il che evidenzia l direzione dell’azione a commettere il reato.
Il secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti i appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la Corte di Appello ha correttamente spiegato che la teste lo ha riconosciuto nell’immediatezza del fatto e che ha ricordato tal riconoscimento allorché è stata escussa in dibattimento, mentre, in quest’ultima sede, non le è stato mostrato il fascicolo fotografico. Peraltro, il ricorrente non deduce specificatamente l’a
rispetto al quale la prova sarebbe stata travisata e, comunque, dal verbale del 30/06/2021, non si evince che il fascicolo fotografico sia stato mostrato alla teste ma solo che esso è sta prodotto e che la donna ha confermato il riconoscimento svolto nel corso delle indagini.
Il secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME, invece, non manifestamente infondato, donde va rilevata la prescrizione della relativa fattispeci contravvenzionale di cui all’art. 76 comma 3 D.Igs. 159/2011, prescrizione maturata il 6 luglio 2023, decorsi cinque anni dalla data del fatto, cui vanno aggiunti 64 giorni di sospensione legati alla normativa emergenziale anticovid. Ne consegue che deve essere pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto a tale fattispecie, con eliminazione della relativa pena di due mesi di arresto.
Il ricorso di NOME COGNOME è, invece, integralmente inammissibile, dal che consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (c:ome modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nel determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Non si è tenuto conto della memoria che l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME, ha depositato il 22 febbraio 2024, in quanto intempestiva, siccome depositata senza il rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. e, comunque, non idonea ad incider sulle considerazioni sopra sviluppate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui all’art. 76 comma 3 D.Igs. 159/2011 contestato a NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di arresto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso COGNOME. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.