Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Pertinenza dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione delle impugnazioni nel processo penale, evidenziando come la mancanza di pertinenza dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è cruciale: un’impugnazione, per essere efficace, deve confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione che si contesta, e non sollevare questioni estranee o superate dal contenuto della sentenza stessa. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’accusa di furto mossa nei confronti di una donna. La Corte d’Appello, tuttavia, non è entrata nel merito della colpevolezza o dell’eventuale pena da applicare. Al contrario, ha dichiarato il reato ‘improcedibile’. La ragione di questa decisione risiedeva nella mancanza di un presupposto fondamentale per quel tipo di reato: la querela da parte della persona offesa. In assenza di questo atto, lo Stato non poteva legalmente proseguire l’azione penale.
Nonostante questa pronuncia, che di fatto chiudeva il procedimento senza alcuna condanna, la difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Conseguente Inammissibilità
I motivi presentati dalla ricorrente erano principalmente due e riguardavano aspetti sanzionatori:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.
2. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Appare subito evidente la criticità di questa impostazione. La ricorrente si lamentava di una pena che non era mai stata inflitta e della mancata concessione di attenuanti che non erano mai state prese in considerazione, proprio perché la Corte d’Appello si era fermata prima, dichiarando l’improcedibilità del reato. Questo ha reso il suo un ricorso inammissibile per definizione.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rilevato immediatamente la totale ‘aspecificità’ del ricorso. I giudici hanno sottolineato che l’impugnazione non si confrontava minimamente con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva deciso su una questione puramente processuale (la mancanza di querela), mentre il ricorso verteva su questioni di merito (la pena) che non erano state oggetto della decisione.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non solo il ricorso era scollegato dalla realtà processuale, ma mancava anche un interesse concreto e giuridicamente rilevante a sostenerlo. Non essendoci stata alcuna condanna, non vi era alcun pregiudizio da rimuovere riguardo alla sanzione.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il principio di specificità dei motivi. Un ricorso non può essere una generica lamentela, ma deve indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. In questo caso, il ricorso era ‘aspecifico’ perché i motivi addotti erano del tutto estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Quando un giudice dichiara l’improcedibilità, non valuta la colpevolezza né determina una pena. Di conseguenza, criticare aspetti relativi alla sanzione è un esercizio sterile che non può portare all’annullamento della decisione. La Corte ha quindi ribadito che l’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, ossia deve derivare da un reale pregiudizio causato dalla sentenza. In assenza di condanna, non vi era alcun pregiudizio legato alla pena da far valere.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione. È fondamentale analizzare con attenzione il contenuto della decisione che si vuole contestare e formulare motivi che siano pertinenti e specifici. Presentare un ricorso basato su argomentazioni non attinenti alla decisione non solo è inefficace, ma comporta conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, dichiarando il ricorso inammissibile, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver intrapreso un’azione giudiziaria infondata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, erano totalmente scollegati dalla decisione impugnata. La Corte d’Appello aveva dichiarato il reato improcedibile per difetto di querela, senza quindi applicare alcuna pena.
Cosa significa che un reato è ‘improcedibile per difetto di querela’?
Significa che il processo penale non può continuare perché manca la condizione richiesta dalla legge, ovvero la formale richiesta di punizione da parte della persona offesa. Senza querela, l’azione penale si arresta.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4713 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 17/01/1962
avverso la sentenza dei 23/05/2024 della Corte d’appello di Bologna
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME Cristina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di furto ascritto alla ricorre
Considerato che il ricorso – articolato in due motivi – deduce violazione di legge e viz motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorso è aspecifico in quanto la sentenza impugnata ha dichiarato l’improcedibilità del reato per difetto di querela, e dunque non vi è stata applicazione di al pena, cosicchè il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, né sussiste un interesse adeguato a sostenere il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ku.95rneg2 della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024
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