Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Prevalenza della Recidiva
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che questo non sia una semplice ripetizione delle argomentazioni già esposte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile viene rigettato, specialmente quando si discute del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti come la recidiva. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i requisiti di specificità di un ricorso e le valutazioni della Corte sulla pericolosità sociale dell’imputato.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato in passato per altri reati, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo del suo ricorso era la contestazione del mancato riconoscimento della prevalenza di una circostanza attenuante, quella prevista per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 del codice penale), rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che il lieve danno causato avrebbe dovuto ‘pesare’ di più della sua condizione di recidivo, portando a una pena più mite. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già valutato le due circostanze come equivalenti, senza far prevalere l’una sull’altra.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
Un ricorso in Cassazione non può essere un semplice ‘secondo appello’. Deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica contro i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse questioni senza spiegare perché la decisione del giudice precedente sia errata, esso viene considerato ‘non specifico’ e, di conseguenza, inammissibile. In questo caso, il ricorso è stato giudicato ‘soltanto apparente’, poiché privo della sua funzione tipica di critica costruttiva.
Le Motivazioni della Decisione
Entrando nel merito delle motivazioni, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della valutazione effettuata dalla Corte d’Appello. La decisione di non far prevalere l’attenuante del danno lieve sulla recidiva non è stata arbitraria, ma fondata su due elementi cruciali:
1. Rilevanza Causale della Recidiva: La Corte ha sottolineato che la condizione di recidivo non era un mero dato anagrafico, ma aveva avuto un’influenza diretta nella commissione del nuovo reato.
2. Intensa Pericolosità dell’Imputato: La recidiva reiterata e specifica è stata interpretata come un indicatore di una ‘più intensa pericolosità’ sociale del soggetto. Questo elemento ha giustificato la scelta di non concedere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Corte d’Appello aveva quindi correttamente bilanciato le circostanze, ritenendo che la pericolosità manifestata attraverso la recidiva eguagliasse, in termini di gravità, la minore entità del danno. Riproporre la stessa richiesta in Cassazione senza smontare questo ragionamento logico si è rivelato inutile.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’appello e, a maggior ragione, il ricorso per Cassazione devono essere specifici e mirati. Non basta essere in disaccordo con una decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici pertinenti, dove e perché il giudice abbia sbagliato. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che in questo caso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito sull’importanza di strutturare le impugnazioni come una critica ragionata e non come una sterile ripetizione di istanze già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual era la questione giuridica principale del ricorso?
La questione principale riguardava la richiesta di far prevalere la circostanza attenuante del danno di lieve entità sull’aggravante della recidiva reiterata e specifica, cosa che la Corte d’Appello aveva negato, giudicando le due circostanze equivalenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a GENOVA il 10/06/1966
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconosciment dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla r reiterata specifica infraquinquennale, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvo nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi da corte di merito, nella parte in cui ritiene che non si possa valutare l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. più favorevolmente che in termini di equivalenza in quanto la recidiva ha avut una rilevanza causale nella commissione del reato per cui si procede, rivestendo, altresì, u concreto significato di più intensa pericolosità dell’imputato;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presi