Ricorso Inammissibile: La Pericolosità Sociale come Criterio Decisivo
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’ultimo grado di giudizio. Spesso, la strada verso la Corte di Cassazione è irta di ostacoli procedurali. Un caso recente, definito con un’ordinanza, ci offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione viene respinta prima ancora di essere discussa nel merito, portando a un ricorso inammissibile. La vicenda mette in luce come la storia criminale di un imputato e la sua manifesta pericolosità sociale possano diventare elementi decisivi per la valutazione dei giudici, con conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili per chi tenta un ricorso infondato.
Il Contesto: Un Ricorso Contro una Condanna per Reati Patrimoniali
I fatti alla base della decisione riguardano un soggetto che aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, già gravato da ben undici sentenze di condanna per reati contro il patrimonio, aveva deciso di commettere un ulteriore illecito, oggetto del procedimento in questione. La sua difesa aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando aspetti legati al trattamento sanzionatorio applicato.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. Al contrario, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si è basata sulla constatazione che le motivazioni del provvedimento impugnato erano sufficienti, logiche e non presentavano vizi evidenti. La Corte territoriale aveva, infatti, esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive e giustificato in modo coerente la propria decisione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte Suprema ha chiarito i motivi per cui il ricorso non poteva essere accolto, concentrandosi su due aspetti principali: la pericolosità sociale del ricorrente e le conseguenze procedurali dell’inammissibilità.
La Pericolosità Sociale e la Recidiva
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione del profilo dell’imputato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente interpretato la sequenza di reati come un sintomo di una pericolosità sociale “sempre più crescente”. L’inclinazione all’attività criminosa, supportata dai numerosi precedenti penali, è stata considerata un fattore determinante.
Secondo la Cassazione, la reiterazione delle condotte delittuose non è un semplice dato statistico, ma la prova concreta di un'”elevata temerarietà” e di una “spregiudicata e deliberata pervicacia a delinquere”. Di fronte a un quadro così chiaro, la decisione dei giudici di merito di non escludere la recidiva e di calibrare la pena di conseguenza è stata ritenuta logica e coerente, rendendo i motivi del ricorso privi di fondamento.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Una volta stabilita l’inammissibilità, la legge prevede conseguenze precise. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso inammissibile è condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata equamente determinata in 3.000,00 euro. La Corte ha specificato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, applicando così un principio consolidato dalla Corte Costituzionale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è uno strumento da utilizzare con leggerezza. Quando le motivazioni della sentenza impugnata sono solide, logiche e ben argomentate, un ricorso basato su motivi generici o infondati è destinato all’inammissibilità. La decisione evidenzia inoltre come la valutazione della personalità dell’imputato, e in particolare la sua pericolosità sociale dedotta dalla recidiva, giochi un ruolo cruciale non solo nella determinazione della pena, ma anche nella valutazione della fondatezza di un’impugnazione. Infine, le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile rappresentano un serio deterrente contro l’abuso dello strumento processuale, finalizzato a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e non specifici, oppure quando il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione sufficiente, logica e coerente, che ha già esaminato adeguatamente le questioni difensive.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Come influiscono i precedenti penali sulla valutazione di un ricorso?
I precedenti penali, specialmente se numerosi e specifici come nel caso esaminato (undici condanne per reati contro il patrimonio), sono considerati un forte indicatore di una crescente pericolosità sociale e di un’inclinazione al crimine, rafforzando la logicità della decisione del giudice di merito e indebolendo i motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SERMONETA il 21/06/1964
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che l’imputato, dopo essere stato oggetto di undici sentenze di condanna contro il patrimonio, aveva deciso di commettere l’ulteriore reato oggetto del presente procedimento.
Il giudice di merito, quindi, ha correttamente ritenuto che tale circostanza fosse sintomatica di una pericolosità sociale sempre più crescente di COGNOME e di una sua particolare inclinazione all’attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva, evidenziando che l’imputato, reiterando condotte delittuose, aveva dimostrato in concreto · un’elevata temerarietà e pericolosità sociale, oltre che una spregiudicata e deliberata pervicacia a delinquere.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024