Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché la Mancata Querela Non Sanifica il Vizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3604/2024) offre un importante chiarimento sui rigidi confini del ricorso inammissibile e sulle conseguenze definitive che ne derivano. Anche quando una modifica legislativa, come la Riforma Cartabia, introduce una nuova condizione di procedibilità come la querela, questa non può ‘salvare’ un ricorso già viziato da inammissibilità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile con un’ordinanza del luglio 2023. A seguito di questa decisione, l’imputato ha tentato un’ultima via: il ricorso straordinario per errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse commesso una svista.
La Tesi Difensiva: la Querela Sopravvenuta
La difesa ha basato il proprio ricorso straordinario su un’argomentazione peculiare. Ha evidenziato come, nella stessa udienza e con lo stesso collegio giudicante, in altri due casi del tutto identici, la Corte avesse annullato le sentenze di condanna. Il motivo? La mancanza della querela, divenuta condizione di procedibilità per quel tipo di reato a seguito della Legge n. 150/2022 (Riforma Cartabia).
Secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nel non applicare lo stesso principio al suo caso, trattando la sua posizione in modo difforme e dichiarando il suo ricorso inammissibile anziché annullare la condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile Resta Tale
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva e ha dichiarato a sua volta inammissibile anche il ricorso straordinario. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la dichiarazione di inammissibilità di un’impugnazione cristallizza la situazione giuridica e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato in modo netto la ragione della loro decisione. L’inammissibilità del ricorso originario ha impedito la valida instaurazione del rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, la sentenza di condanna è diventata definitiva, acquisendo l’autorità di ‘giudicato sostanziale’. La questione della sopravvenuta necessità della querela, sebbene rilevante in astratto, non poteva più essere esaminata perché il ‘treno’ processuale era già passato.
La Corte ha inoltre chiarito la differenza cruciale rispetto agli altri due casi citati dalla difesa: in quelle vicende, il difetto di querela era stato specificamente sollevato come motivo nei ricorsi originari. Nel caso in esame, invece, la questione non era stata dedotta nel primo ricorso, ma sollevata solo successivamente, attraverso uno strumento – il ricorso straordinario per errore di fatto – che non è assolutamente idoneo a introdurre nuove questioni di diritto.
L’errore di fatto che giustifica il ricorso straordinario è una svista materiale, una percezione errata degli atti del processo, non una diversa valutazione giuridica o l’omessa trattazione di un motivo non proposto.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: la tempestività e la correttezza formale delle impugnazioni sono cruciali. Un ricorso inammissibile ha effetti tombanti, che non possono essere sanati da eventi successivi, neppure da modifiche normative favorevoli all’imputato. La decisione sottolinea che ogni strumento processuale ha una sua specifica funzione: il ricorso straordinario non può trasformarsi in un’ulteriore istanza di appello per correggere omissioni difensive o per sollevare questioni che andavano dedotte nei tempi e nei modi corretti. La definitività della sentenza, una volta dichiarata l’inammissibilità, prevale.
Un ricorso inammissibile può essere ‘salvato’ da una successiva modifica legislativa, come l’introduzione della querela come condizione di procedibilità?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza, e questo effetto non viene meno per la sopravvenienza di una condizione di procedibilità, se la questione non è stata sollevata nei motivi del ricorso originario.
Qual era la differenza fondamentale tra il caso esaminato e gli altri citati dalla difesa, dove la Cassazione aveva invece annullato la condanna?
La differenza cruciale risiede nel momento processuale in cui è stata sollevata la questione della mancanza di querela. Negli altri casi, il difetto era stato dedotto come motivo specifico nel ricorso originario. Nel caso in esame, invece, la questione è stata introdotta per la prima volta solo con il ricorso straordinario, strumento non idoneo a tale scopo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, rende definitiva la sentenza impugnata (passaggio in giudicato) e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3604 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANIZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1958
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME propone ricorso straordinario per errore di fatto, che si assume contenuto nell’ordinanza della Settima sezione penale di questa Corte in data 05/07/2023, depositata il 17/07/2023, con Gli è stato dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Perugia, che confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva, a sua volta, condannato il suddetto imputato in relazione al reato ex artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.
La pronuncia ora avversata si fonda sul principio in base al quale la sopravvenienza della querela, per effetto dellla legge n. 150 del 2022, non prevale sull’aspetto della inammissibilità del ricorso, in quanto inidonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale.
Sottolinea però la difesa come lo stesso Collegio, nel corso della medesima udienza e in uguale composizione soggettiva, abbia invece rilevato – in relazione ad altri due casi identici – la mancanza della condizione di procedibilità, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
Giova infatti ricordare – in linea generale – come la inammissibilità del ricorso determini il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata, in quanto diviene impossibile, in tal caso, la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza (fra tante, Sez. 5, n. 27820 del 19/04/2017 Ciarla, Rv. 270453). Peraltro, negli altri due casi posti a comparazione, nell’attuale ricorso straordinario, il difetto di querela er stato dedotto già in sede di ricorso e non – come invece avvenuto nel caso ora in esame – attraverso ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.