Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’importanza dei presupposti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se basata su presupposti fattuali errati, sia destinata a un esito negativo, sfociando in una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso sottolinea l’importanza di una verifica scrupolosa degli atti processuali prima di adire la Suprema Corte. Analizziamo la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado, presso il Tribunale e la Corte d’Appello, per i reati di furto aggravato e resistenza a un pubblico ufficiale. La condanna era ormai definitiva nei suoi aspetti di merito. Tuttavia, i due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: a loro dire, il procedimento per il reato di furto non avrebbe potuto nemmeno iniziare, poiché mancava la querela delle persone offese, condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha liquidato in modo netto e rapido, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno semplicemente constatato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, le querele erano regolarmente presenti nel fascicolo processuale. Le persone offese, infatti, le avevano depositate il giorno stesso dei fatti, manifestando espressamente la volontà di perseguire penalmente i colpevoli.
L’argomentazione difensiva si basava, quindi, su un presupposto fattuale palesemente errato, che un semplice controllo degli atti avrebbe potuto smentire. Questa leggerezza ha reso il ricorso inammissibile fin dal principio, impedendo alla Corte di entrare nel merito di qualsiasi altra potenziale questione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un principio basilare della procedura penale: non si può contestare in sede di legittimità un fatto la cui esistenza è documentalmente provata. La presenza materiale delle querele negli atti processuali ha reso l’argomento dei ricorrenti non solo infondato, ma “manifestamente” tale, ovvero di un’evidenza tale da non richiedere alcuna interpretazione giuridica complessa. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
La decisione in esame, pur nella sua brevità, lancia un messaggio importante: la presentazione di un ricorso per Cassazione deve essere supportata da motivi seri e verificati. Un’impugnazione basata su affermazioni fattuali smentite dalle carte processuali non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi la propone. Questo caso evidenzia la necessità di una strategia difensiva diligente e attenta, che parta da un’analisi approfondita e completa di tutti gli elementi del fascicolo prima di intraprendere un percorso giudiziario così delicato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presupposto di fatto errato: i ricorrenti sostenevano la mancanza della querela, mentre questa era regolarmente presente agli atti del procedimento.
Qual era l’argomento principale dei ricorrenti?
L’argomento principale era la presunta improcedibilità dell’azione penale per il delitto di furto, a causa dell’assenza della querela da parte delle persone offese.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13475 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
SI
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di l’Aquila del 13.01.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vasto in ordine ai reati di cui agli art.. 81 cpv e 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. e 337 cod. pen commessi iWasto il 2109.2021
Rilevato che il motivo, con cui i ricorrenti deducono l’intervenuta procedibilità a querela del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod’ pen., è manifestamente infondato, posto che in atti vi sono le querela depositate dalle persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 21.9.2021 con cui hanno manifestato la volontà di punizione del colpevole.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
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Il Presidente