Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Importanza della Verifica degli Atti
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulla gestione dei ricorsi in Cassazione, evidenziando come la proposizione di un ricorso inammissibile basato su presupposti fattuali errati comporti conseguenze negative per l’imputato. La Suprema Corte ha rigettato un’impugnazione fondata sull’unico motivo della presunta assenza di una querela, un elemento che, a seguito di una semplice verifica, è risultato invece regolarmente presente agli atti del procedimento. Questo caso dimostra l’importanza di una scrupolosa analisi preliminare prima di adire il giudice di legittimità.
I Fatti del Processo: un Furto Aggravato in Farmacia
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato in concorso, commesso ai danni di una farmacia. L’imputato, ritenuto responsabile nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro della sua difesa davanti alla Suprema Corte non verteva sulla sua colpevolezza, bensì su un vizio procedurale che, a suo dire, avrebbe dovuto invalidare l’intero processo.
Il Motivo del Ricorso: la Presunta Assenza della Querela
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancanza della condizione di procedibilità della querela. Secondo la tesi difensiva, la persona offesa, ovvero il gestore della farmacia, non avrebbe mai sporto rituale querela per il furto subito. L’assenza di tale atto avrebbe impedito l’avvio dell’azione penale, rendendo illegittima la condanna pronunciata nei suoi confronti. Si trattava di un’argomentazione decisiva che, se fondata, avrebbe potuto portare all’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha adottato una decisione netta e perentoria, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede nella manifesta infondatezza del motivo addotto.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su una semplice ma cruciale operazione: la consultazione degli atti processuali. Da tale verifica è emerso in modo inconfutabile che il gestore della farmacia interessata dal furto aveva sporto rituale querela in data 23.10.2016. La presenza documentale di tale atto faceva crollare l’intera impalcatura difensiva, rendendo il motivo di ricorso non solo infondato, ma ‘manifestamente’ tale. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fossero i presupposti per un esame di merito dell’impugnazione.
Le conclusioni
La pronuncia stabilisce un principio pratico di grande rilevanza: un ricorso per Cassazione deve fondarsi su motivi solidi e verificati. L’affermazione di circostanze fattuali, come l’assenza di un atto, che possono essere facilmente smentite dalla semplice lettura del fascicolo processuale, espone il ricorrente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Si ribadisce, quindi, l’onere per la difesa di condurre un’analisi attenta e completa degli atti prima di intraprendere la via dell’impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso si basava su un unico motivo: la presunta mancanza della condizione di procedibilità della querela, che secondo il ricorrente non sarebbe stata sporta dalla persona offesa.
Come ha risolto la questione la Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Attraverso la consultazione degli atti processuali, ha verificato che la querela era stata regolarmente presentata dal gestore della farmacia vittima del furto.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione, concernente la mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondato.
Invero, dalla consultazione degli atti risulta essere stata sporta rituale querela dal gestore della farmacia interessata dal furto avvenuto in data 23.10.2016.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Preside te