Ricorso Inammissibile e Prescrizione: La Cassazione Chiude la Porta
Un ricorso inammissibile presentato in Corte di Cassazione può avere conseguenze decisive sull’esito di un processo penale, in particolare per quanto riguarda l’istituto della prescrizione. Anche se i termini per l’estinzione del reato sono matematicamente maturati, l’inammissibilità dell’impugnazione può precluderne la dichiarazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 46424/2024) ribadisce questo principio, offrendo un importante spunto di riflessione sulle strategie processuali e sui limiti del giudizio di legittimità.
Il caso: una condanna per false dichiarazioni
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato di falso, previsto dagli articoli 76 del D.P.R. 445/2000 e 483 del codice penale. L’imputata, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: la contestazione dell’elemento soggettivo del reato e l’avvenuta prescrizione.
I motivi del ricorso e la decisione della Corte
La ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su due fronti, ma entrambi sono stati respinti dalla Corte, che ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile.
La critica sull’elemento soggettivo: una doglianza inammissibile
Il primo motivo mirava a ottenere l’assoluzione per ‘mancanza dell’elemento soggettivo’, ovvero contestando l’intenzionalità della condotta. La Cassazione ha prontamente rigettato questa censura, qualificandola come una ‘mera doglianza in punto di fatto’. La Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Poiché la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta logica e congrua, ogni ulteriore discussione sul fatto è stata preclusa.
La questione della prescrizione e l’impatto del ricorso inammissibile
Il secondo motivo sollevava l’eccezione di prescrizione del reato, commesso il 30 settembre 2013. Sebbene, a un primo calcolo, la prescrizione fosse maturata il 7 dicembre 2021, quindi dopo la sentenza d’appello (emessa l’8 settembre 2021), la Corte ha dichiarato anche questo motivo inammissibile. La ragione risiede in un principio consolidato della giurisprudenza.
Le motivazioni: perché un ricorso inammissibile blocca la prescrizione?
La Corte di Cassazione ha spiegato che un ricorso inammissibile, sia per manifesta infondatezza dei motivi che per altre ragioni, non riesce a instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione. In altre parole, è come se l’appello non fosse mai stato validamente presentato. Di conseguenza, questa situazione ‘congela’ lo stato del processo alla sentenza di secondo grado e preclude alla Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano intervenute successivamente alla sentenza impugnata.
Questa interpretazione, sostenuta da precedenti pronunce anche delle Sezioni Unite, mira a evitare l’uso strumentale del ricorso per cassazione, ovvero presentare impugnazioni palesemente infondate al solo scopo di guadagnare tempo e far maturare i termini della prescrizione. Se il ricorso è viziato all’origine, non può produrre effetti favorevoli per il ricorrente.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso e consolidato. Le conclusioni pratiche sono chiare:
1. Non si ricorre in Cassazione per riesaminare i fatti: I motivi di ricorso devono vertere su questioni di diritto (violazione di legge) o vizi logici della motivazione, non sulla ricostruzione della vicenda.
2. L’inammissibilità ha un costo: Oltre al rigetto nel merito, un ricorso inammissibile comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro).
3. La prescrizione non è un’ancora di salvezza automatica: Sperare di ottenere la dichiarazione di prescrizione presentando un ricorso debole o infondato è una strategia destinata a fallire. L’inammissibilità dell’impugnazione rende irrilevante la maturazione dei termini successiva alla sentenza di appello. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Se un reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiarare l’estinzione del reato?
No, se il ricorso presentato in Cassazione è giudicato inammissibile. L’inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate dopo la sentenza impugnata.
È possibile contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti in Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove. Le critiche su questi aspetti vengono considerate ‘doglianze in punto di fatto’ e rendono il ricorso inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46424 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 14/09/1955
avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta correttezza della motivazione posta e lase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 483 cod.pen. , non è consentito legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fa dove, anche in modo del tutto generico, la ricorrente chiede “l’assoluzione mancanza dell’elemento soggettivo”. Trattasi di censura estranea al sindacato legittimità in quanto concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle di esclusiva competenza del giudice del merito che peraltro ha dato una congru motivazione in punto elemento soggettivo del reato (pag. 5).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che eccepisce la prescrizione del reato commesso il 30/09/2013, è inammissibile perché, tenuto conto della sospensione dle corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 157-161 cod.pen., il rea prescritto dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il 07/12/2021 considerati 28 giorni di sospensione del corso della prescrizione.
Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o p altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le ca . use di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 2564 Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato d la pronuncia della sentenza in grado di appello ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’08/11/2024
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Il Presidente