Ricorso Inammissibile per Eccessività della Pena: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un processo penale spesso culmina nella determinazione della pena. Ma cosa succede se l’imputato la ritiene sproporzionata? L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti entro cui è possibile contestare l’entità della sanzione nel giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile sia una conseguenza frequente in questi casi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, ritenendo la pena inflittagli eccessiva, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era incentrato proprio sull’eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel quantificare la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della presunta eccessività della pena, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non rientravano tra quelle che possono essere validamente esaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e i Limiti del Ricorso
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale.
In primo luogo, la Corte di Cassazione svolge una valutazione di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti riguardo, ad esempio, alla congruità della pena. Il controllo della Cassazione si concentra sulla corretta applicazione delle norme di legge e sulla logicità, coerenza e completezza della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla pena in maniera ‘logica, coerente e puntuale’. Pertanto, una semplice doglianza sull’entità della sanzione esula dal perimetro del giudizio di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha qualificato il ricorso come ‘generico’. L’impugnazione, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico gli elementi che il giudice di merito avrebbe omesso o erroneamente valutato. Limitarsi ad affermare che la pena è eccessiva, senza smontare pezzo per pezzo il ragionamento logico-giuridico che ha portato a quella quantificazione, rende il motivo di ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente lamentare un risultato percepito come ingiusto, come una pena troppo severa. È indispensabile attaccare il percorso argomentativo seguito dal giudice, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. Un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della decisione, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede argomentazioni giuridiche rigorose e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito della vicenda.
È possibile contestare l’eccessività di una pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non riesamina l’entità della pena, ma controlla solo che la motivazione del giudice che l’ha decisa sia logica e coerente. Un ricorso che si limita a definire la pena ‘eccessiva’ senza criticare la motivazione viene dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato considerato ‘generico’?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non ha indicato gli elementi specifici che il giudice del merito avrebbe trascurato o erroneamente valutato nel decidere la pena. Mancava di una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7603 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7603 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 11/09/2002
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); in ogni caso, l’impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi utili all’accoglimento della stessa, ma asseritamente pretermessi dal giudice del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025