Ricorso Inammissibile: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Quando è possibile contestare la misura di una pena decisa da un giudice? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9377/2024, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, specialmente quando l’oggetto della contestazione è il trattamento sanzionatorio. La pronuncia stabilisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di un’impugnazione generica, che non affronta criticamente le motivazioni del giudice di merito, il quale gode di ampia discrezionalità nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato. L’appellante contestava, in sostanza, il modo in cui il giudice aveva graduato la pena, sia per quanto concerne la pena base, sia per gli aumenti e le diminuzioni legati a circostanze e alla continuazione dei reati.
La Decisione della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi fondamentali: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso e la natura discrezionale della valutazione del giudice di merito sulla pena.
Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Le argomentazioni dell’imputato sono state giudicate generiche e non supportate da un’analisi critica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, non basta lamentare una pena ritenuta eccessiva; è necessario dimostrare in che modo il ragionamento del giudice sia stato viziato.
La Discrezionalità del Giudice e il Ruolo della Motivazione
Il punto centrale della pronuncia riguarda la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. Questa scelta non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia del tutto assente, palesemente illogica o frutto di puro arbitrio.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva adempiuto al suo onere motivazionale facendo riferimento agli elementi dell’articolo 133 del codice penale e utilizzando espressioni come “pena congrua” o “pena equa”. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente, soprattutto perché la pena inflitta era inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato. Non è richiesta, in tali circostanze, una disamina dettagliata di ogni singolo elemento considerato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, essa è insindacabile. Dichiarare il ricorso inammissibile significa riconoscere che l’impugnazione tentava di ottenere un nuovo giudizio sul merito, cosa non consentita in Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che per contestare con successo una sentenza riguardo alla pena, non è sufficiente una generica lamentela. È indispensabile articolare un ricorso specifico, che individui vizi logici o errori di diritto nel ragionamento del giudice. In assenza di tali elementi, la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena rimane sovrana, e il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione sul trattamento sanzionatorio è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero quando presenta argomentazioni generiche che non effettuano un’analisi critica delle motivazioni della sentenza impugnata.
La determinazione della pena da parte del giudice di merito può essere contestata in Cassazione?
Generalmente no. La graduazione della pena è un esercizio della discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di ricorso per cassazione, a meno che la motivazione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per giustificare l’entità della pena?
No. Secondo la Corte, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata nel caso in cui venga inflitta una pena inferiore alla media edittale. In tali circostanze, è sufficiente il richiamo agli elementi dell’art. 133 cod. pen. o l’uso di espressioni come “pena congrua” o “pena equa”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ” CODICE_FISCALERAGIONE_SOCIALECODICE_FISCALE” nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.