Ricorso inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Il concetto di ricorso inammissibile è fondamentale nel nostro sistema processuale, poiché funge da filtro per le impugnazioni che non rispettano i requisiti di legge. In questo articolo, analizzeremo un’ordinanza della Corte di Cassazione che chiarisce quando un ricorso, basato sulla presunta eccessività della pena, non può superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un individuo per una serie di reati, tra cui resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. È importante sottolineare che l’unico motivo di doglianza non riguardava la colpevolezza, ma era focalizzato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ovvero sulla presunta eccessività della pena inflitta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non valuta se la pena fosse effettivamente giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello della sua stessa ammissibilità. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse, in sostanza, pretestuoso e privo di fondamento giuridico valido per giustificare un suo intervento.
La conseguenza diretta di questa dichiarazione è stata duplice: in primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno constatato che i giudici del secondo grado avevano già “spiegato compiutamente le ragioni per cui la pena inflitta sia stata ritenuta congrua”. In altre parole, la sentenza impugnata conteneva una giustificazione logica, coerente e completa sulla determinazione della pena.
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la discrezionalità del giudice di merito, come la quantificazione della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se la motivazione della sentenza precedente è solida e priva di vizi logici o giuridici, un ricorso che si limita a contestare la “giustezza” della pena senza individuare un errore di diritto specifico, si risolve in una richiesta di nuova valutazione, inammissibile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per discutere valutazioni di merito già adeguatamente motivate nei gradi precedenti. La dichiarazione di ricorso inammissibile serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, sanzionando chi abusa dello strumento dell’impugnazione. Per gli avvocati e gli imputati, la lezione è chiara: un ricorso per cassazione ha possibilità di successo solo se si basa su vizi specifici della sentenza (violazione di legge o vizio di motivazione), e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione del giudice.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo completo e logico le ragioni per cui la pena inflitta era da considerarsi congrua, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la congruità della pena?
No, la Corte non ha riesaminato la congruità della pena perché ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse inammissibile, dato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata sulla questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1206 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1206 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22575/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 337 612 cod. pen.), la nota spese della parte civile;
Letto il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzioNOMErio;
Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato compiutamente le ragioni per cui la pena inflitta sia stata ritenuta congrua;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere liquidazione per il grado di giudizio in favore della costituita parte civile;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.