Ricorso Inammissibile per Pena Eccessiva: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un imputato viene condannato, uno dei motivi più comuni di impugnazione riguarda la presunta eccessività della pena. Tuttavia, non sempre questa doglianza trova accoglimento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale censura, spiegando quando un ricorso inammissibile può essere la conseguenza di una valutazione di congruità della sanzione da parte del giudice. Il caso in esame offre spunti fondamentali per comprendere i criteri utilizzati dai giudici nella determinazione della pena e le condizioni per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: La Condanna in Primo Grado
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Pistoia, con la quale un individuo veniva condannato per un reato previsto dal Testo Unico Ambientale (art. 256, d.lgs. 152/2006). Nello specifico, si trattava di una contravvenzione. Il giudice di primo grado, pur riconoscendo le attenuanti generiche, aveva inflitto all’imputato una pena di 8.000 euro di ammenda. L’imputato, ritenendo la sanzione sproporzionata, decideva di presentare appello.
L’Appello e la Trasmissione alla Cassazione
In un primo momento, il caso giungeva dinanzi alla Corte di Appello di Firenze. Quest’ultima, tuttavia, rilevava che la sentenza di primo grado non era appellabile e, con un’ordinanza, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, riqualificando l’impugnazione come ricorso. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era l’erronea applicazione dell’art. 133 del codice penale, che disciplina i criteri di commisurazione della pena, sostenendo che la sanzione pecuniaria fosse eccessiva.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha analizzato il motivo del ricorso, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è manifestamente infondato. Questa valutazione ha portato a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una logica stringente e su due elementi chiave che smontano la tesi del ricorrente.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che al condannato erano già state riconosciute le attenuanti generiche. Questo elemento, di per sé, indica che il giudice di primo grado aveva già tenuto conto di aspetti favorevoli all’imputato per mitigare la pena.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che il reato contestato è una contravvenzione punita con una pena alternativa (detentiva o pecuniaria). Il giudice monocratico aveva scelto la via meno afflittiva, optando per la sola pena pecuniaria. Inoltre, l’importo di 8.000 euro era stato fissato in misura inferiore al medio edittale, ovvero al punto intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge. Di conseguenza, secondo la Cassazione, il trattamento sanzionatorio complessivo non poteva essere considerato ispirato da un “particolare rigore”.
Le Conclusioni: Conseguenze della Declaratoria di Inammissibilità
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio importante: un’impugnazione basata sull’eccessività della pena deve fondarsi su vizi logici o giuridici evidenti nella motivazione del giudice, e non su una mera insoddisfazione per l’entità della sanzione, soprattutto quando questa appare già mitigata da attenuanti e contenuta entro i limiti edittali.
Quando un ricorso contro l’eccessività della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso basato sull’eccessività della pena viene dichiarato inammissibile se ritenuto manifestamente infondato. Ciò accade, come nel caso di specie, quando il giudice ha già concesso le attenuanti generiche e ha applicato una pena pecuniaria inferiore al medio edittale, dimostrando di non aver usato un particolare rigore.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche che ruolo gioca nella valutazione del ricorso?
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un fattore cruciale. La Corte di Cassazione lo considera un indice del fatto che il giudice di merito ha già operato una valutazione favorevole all’imputato, mitigando la sanzione. Pertanto, lamentare un’eccessiva severità diventa più difficile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, fissata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PISTOIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza resa dal Tribunale di Pistoia 20 dicembre 2022, con cui NOME COGNOME è stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art 256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato il 25 novembre 2020 in Pistoia.
Rilevato che, con ordinanza del 15 dicembre 2023, la Corte di appello di Firenze, rimarcata inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Cort
Considerato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale, sol:to il profilo dell’er applicazione dell’art. 133 cod. pen., si censura l’eccessività della pena, è manifestame infondato, dovendosi considerare, da un lato, che all’imputato sono state riconosciute attenuanti generiche, e dall’altro lato, che, a fronte di una contravvenzione punita con p alternativa, il giudice monocratico ha optato per la sola pena pecuniaria, attestandola peraltr misura inferiore al medio edittale, per cui il complessivo trattamento sanzionatorio riser all’imputato non può affatto essere ritenuto ispirato da particolare rigore.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.