Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Motivazione nella Dosimetria della Pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21232/2024 offre un’importante lezione sulla gestione dei ricorsi in materia penale, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la misura della pena. Il caso analizzato dalla Suprema Corte si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, sottolineando un principio fondamentale: non basta essere in disaccordo con la sanzione per ottenere una revisione, ma è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. A seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si concentrava su un unico motivo: la contestazione del trattamento sanzionatorio. In altre parole, il ricorrente non metteva in discussione la sua colpevolezza, ma riteneva che la pena inflittagli fosse eccessiva e chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderarne la misura.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e i motivi del ricorso, ha emesso una decisione netta: il ricorso inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di riduzione della pena, ma hanno fermato il processo a uno stadio preliminare.
La ragione di tale decisione risiede nella valutazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva “adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena”. Questo significa che la motivazione fornita dal giudice di secondo grado per giustificare l’entità della sanzione era completa, logica e coerente con i principi di legge. Di fronte a una motivazione ben costruita, il ricorso che si limita a criticare il risultato finale senza individuare specifiche falle nel ragionamento del giudice diventa, per l’appunto, inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è sintetica ma estremamente chiara. Il compito della Suprema Corte non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sulla congruità della pena. Il suo ruolo è piuttosto quello di controllare la legittimità della decisione, verificando che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per arrivare a quella determinata sanzione sia corretto e privo di vizi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o difetti manifesti di logica nella motivazione della Corte d’Appello. La sua doglianza si riduceva a una mera critica sulla quantificazione della pena, un aspetto che rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito, a patto che tale potere sia esercitato con una motivazione adeguata. Poiché la Corte ha riscontrato la presenza di tale adeguata motivazione, ha concluso che non c’erano i presupposti per accogliere il ricorso.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio cruciale: per impugnare con successo una sentenza riguardo alla pena, non è sufficiente lamentarne l’eccessività. È indispensabile che la difesa individui e articoli in modo preciso i vizi della motivazione, dimostrando, ad esempio, che il giudice ha ignorato elementi rilevanti, ha valutato erroneamente le circostanze del reato o ha violato le norme che regolano la commisurazione della pena. In assenza di tali elementi, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e sufficiente la decisione sulla quantità della pena. Il motivo di ricorso non evidenziava vizi logici o giuridici in tale motivazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’unico motivo del ricorso presentato in Cassazione?
L’unico motivo del ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio, ovvero la contestazione sulla misura della pena che era stata inflitta all’imputato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto quanto all’unico motivo di ricorso, attinente il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la dosimetria della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024