Ricorso Inammissibile: Niente Sconto di Pena se è Già al Minimo
Quando si contesta una condanna, è fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e proposti nei tempi e modi corretti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile è l’esito quasi certo quando ci si lamenta di una pena eccessiva che, in realtà, è già stata fissata al minimo consentito dalla legge. Questo caso offre una lezione preziosa sulla strategia difensiva e sui limiti dell’impugnazione di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La sentenza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo all’eccessività della pena inflitta. Sostanzialmente, la difesa riteneva la condanna troppo severa.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un esame preliminare dei requisiti del ricorso stesso, riscontrando tre vizi insuperabili che ne hanno decretato l’immediato rigetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Tre Pilastri dell’Inammissibilità
L’ordinanza della Corte si fonda su tre argomenti distinti e autosufficienti, ciascuno dei quali sarebbe bastato a giustificare la decisione.
1. Genericità Assoluta del Motivo
Il primo punto sollevato dai giudici è la genericità del motivo di ricorso. Lamentare semplicemente l’eccessività della pena, senza specificare perché la motivazione del giudice di merito sarebbe illogica o contraddittoria, non costituisce un motivo valido. Per contestare la quantificazione della pena, è necessario indicare con precisione quali criteri (gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) il giudice avrebbe ignorato o valutato erroneamente. Un’affermazione generica non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
2. La Novità della Doglianza nel giudizio di legittimità
Il secondo motivo di inammissibilità è ancora più tecnico: la questione era inedita. La Corte ha rilevato che, nel precedente grado di giudizio (l’appello), la difesa non aveva contestato la congruità della pena, ma aveva richiesto unicamente la sua sostituzione con i lavori di pubblica utilità. Introdurre per la prima volta in Cassazione un argomento non dibattuto in appello è una pratica non consentita. Il ricorso di legittimità serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte del giudice d’appello sulle questioni a lui sottoposte, non a introdurre nuove strategie difensive.
3. La Pena Fissata nel Minimo Edittale
Il terzo e decisivo argomento, che taglia la testa al toro, è che la pena di otto mesi di reclusione era già stata determinata nel minimo edittale previsto per il reato contestato. Se un giudice applica la sanzione più bassa che la legge gli consente, è logicamente impossibile sostenere che la pena sia ‘eccessiva’. Non esiste margine per una riduzione ulteriore. Di conseguenza, qualsiasi doglianza su questo punto è manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali del diritto processuale penale. Innanzitutto, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e tecnicamente ben formulato. In secondo luogo, non è possibile ‘risparmiare’ argomenti per poi giocarli per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Infine, e soprattutto, dimostra l’inutilità di contestare l’entità di una pena quando questa è già fissata al livello più basso possibile. La scelta di percorrere la strada del ricorso in queste condizioni si è rivelata controproducente, portando non solo alla conferma della condanna, ma anche a un ulteriore esborso economico per il ricorrente. Una lezione che sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e realistica delle possibilità di successo prima di adire la Corte di Cassazione.
È possibile lamentare in Cassazione una pena eccessiva se è stata applicata nel minimo previsto dalla legge?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che se la pena è determinata nel minimo edittale, non è proponibile alcuna doglianza riguardo alla sua eccessività, in quanto il giudice ha già applicato la sanzione più bassa consentita.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione senza essere stato discusso in appello?
Il motivo viene considerato ‘inedito’ e, di conseguenza, inammissibile. Le questioni devono essere sollevate nei gradi di giudizio precedenti, altrimenti non possono essere esaminate per la prima volta dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4028 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4028 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avv e 1-5, , T. GLYPH gent-Pn2i-r, GLYPH 27 2 :n4/2025 denrORTE Di’PPELLO Di PALEPsfyi0
dato avviso alle parti;
udita ia relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella dei G.u.p. dei Tribunale palermitano e condannato il ricorrente alla pena di mesi ottD di reclusione, in oroine al delitto previsto dall’art. 495 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla eccessività della pena – non è consentito dalla l in quanto assolutamente ir.:iEherico r oltre ad essere inedito, in quanto non proposto in appello, (ive pena ma se ne chiedeva solo la sostituzione con i lavori di pubblica utiliCa; per altrp, ;a pena è stata determinata nei minimo edittale e dunque alcun doc, ;!.-,. -iza è proponibile e sguardo;
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
consi0″ece estensore
Presidente