Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3896  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rilevato che il primo motivo del ricorso, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, manifestamente infondato avendo la Corte d’appello riqualificato il fatto nella ipotesi di cui al 648 cod. pen. e rideterminato la pena nel minimo edittale sia per quanto riguarda quella detentiva che per quella pecuniaria; è assolutamente consolidato il principio secondo il quale ne caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficien dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in con irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente i richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui al 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo);
rilevato che il secondo motivo del ricorso è del tutto generico e, in realtà, inammissibil per difetto di interesse; la Corte di appello, infatti, ha riqualificato il fatto ascritto ricorrenti riconducendolo alla ipotesi di cui all’art. 648 cod. pen. che risulta certamente inte dalla circostanza, incontroversa, secondo cui la vettura aveva un motore che si era accertato originariamente montato su una autovettura provento di rapina e, perciò, di conclamata origine delittuosa; da questo punto di vista, ed indipendentemente dalla qualificazione delle attiv svolte dalla PG il 18.4.2012 in termini di accertamenti tecnici ex art. 360 cod. proc. pen., rilevato che il ricorso è generico perché non è in grado di evidenziare la decisività dell’elemen di prova che si assume inutilizzabile (cfr., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina Rv. 269218 – 01);
considerato che anche il terzo motivo risulta reiterativo e meramente controvalutativo avendo la Corte di merito motivato sulle ragioni della irrilevanza della deposizione del COGNOME a p.6 in relazione al reato come riqualificato;
ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato e, in realtà, assolutamente generico, non essendosi la difesa confrontata con quanto puntualmente segnalato dalla Corte d’appello che, per l’NOME, ha correttamente evocato gli effetti della ritenuta recidiva (che quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga
suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, COGNOME) e, per la COGNOME, la sospensione del termine per complessivi giorni 581 (cfr., pag. 15 della sentenza, con la specifica indicazione dei per di sospensione con le relative causali);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Consigliere Estensore
Il Pres ente