Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Motivazione Logica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso basato su una presunta carenza di motivazione non può essere accolto se la sentenza impugnata presenta un ragionamento logico, coerente e puntuale. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: La Condanna per Minaccia a Pubblico Ufficiale
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Carenza di Motivazione sul Dolo
Il nucleo centrale del ricorso presentato dall’imputato verteva sulla presunta assenza di motivazione in merito all’elemento soggettivo del reato, cioè il dolo. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva provata la coscienza e la volontà dell’imputato di minacciare il pubblico ufficiale. Questo punto è cruciale, poiché senza la prova del dolo, la responsabilità penale non può essere affermata.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha ritenuto infondato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su un’attenta analisi della sentenza impugnata, dalla quale è emerso che i giudici di merito avevano, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, fornito una motivazione completa e ben argomentata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che il compito del giudice di legittimità non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella della corte territoriale. Il suo controllo è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme di legge e alla coerenza logica della motivazione. Nel caso specifico, i giudici hanno constatato che la Corte d’Appello aveva motivato “in maniera logica, coerente e puntuale”, come si evinceva dalle pagine 1 e 2 della sentenza. La doglianza del ricorrente, quindi, non riguardava un vizio di legittimità, ma tentava di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda, cosa non permessa in sede di Cassazione. Per questo motivo, il ricorso inammissibile è stato rigettato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che un’impugnazione in Cassazione ha successo solo se evidenzia vizi specifici di violazione di legge o difetti manifesti nella logica della motivazione. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di grado inferiore. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi legati alla motivazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta logica, coerente e puntuale, e il motivo di ricorso non evidenzia un vizio di legittimità ma tende a sollecitare un riesame dei fatti già valutati dal giudice di merito.
Qual è l’oggetto del controllo della Corte di Cassazione?
Il controllo della Corte di Cassazione, definito giudizio di legittimità, si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, senza poter entrare nuovamente nel merito della valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VERBICARO il 17/12/1982
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 30064/24 LAMOGLIE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen.);
esaminato il motivo di ricorso;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la assenza di motivazione circa il dolo necessario ai fini della affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.