Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce sulla motivazione implicita
Quando un giudice d’appello motiva una sentenza, è tenuto a rispondere analiticamente a ogni singola doglianza sollevata dall’imputato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, stabilendo che un ricorso inammissibile può derivare anche da una motivazione che, pur non essendo specifica, risulta completa e logica nel suo complesso. Questa decisione offre importanti spunti sulla redazione degli atti giudiziari e sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 483 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio nella motivazione della sentenza di secondo grado riguardo alla determinazione della pena. Secondo la difesa, i giudici d’appello non avrebbero adeguatamente argomentato le ragioni che li avevano portati a confermare l’entità della sanzione decisa in primo grado.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo i giudici supremi, non è sempre necessario che una sentenza d’appello contenga una confutazione esplicita e puntuale di ogni specifica deduzione difensiva.
Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui il rigetto di un motivo di gravame può essere desunto implicitamente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza. Se dal tenore generale della motivazione emerge chiaramente che il giudice ha considerato e valutato gli elementi sottoposti dalla difesa, rigettandoli, la sentenza non può essere considerata viziata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che, nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello forniva ampie argomentazioni che giustificavano la pena inflitta. I giudici di merito avevano infatti basato la loro valutazione su tre elementi chiave:
1. La gravità del fatto: Il comportamento illecito è stato ritenuto di particolare serietà.
2. La pericolosità dell’imputato: È stata valutata la propensione a delinquere del soggetto.
3. I numerosi precedenti penali: La storia criminale dell’imputato ha avuto un peso significativo nella commisurazione della pena.
Questi elementi, complessivamente considerati, costituivano una risposta logica e sufficiente alle censure mosse con l’atto di appello. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui “non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione […] quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza”. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, portando alla sua inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale nel giudizio di legittimità: la motivazione di una sentenza va letta nel suo insieme e non in maniera frammentata. Per la difesa, ciò significa che un atto di appello o di ricorso deve mirare a scardinare l’intera impalcatura logica della decisione impugnata, piuttosto che concentrarsi su presunte omissioni su singoli punti che possono essere superate dal ragionamento complessivo del giudice. Per i giudici di merito, conferma la possibilità di redigere motivazioni coese e organiche, dove la risposta alle doglianze difensive emerge dalla logica intrinseca della decisione. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come di consueto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, tra le altre cause, quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
È necessario che il giudice d’appello risponda punto per punto a ogni motivo di ricorso?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. La sentenza è valida se il rigetto di uno specifico motivo, anche se non affrontato espressamente, può essere desunto logicamente dalla struttura argomentativa complessiva della decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7911 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ATRI il 20/10/1985
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’a 483 cod. pen.;
che, avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la risposta al motivo di appello relativo alla determinazione della pena emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravità del fatto, alla pericolosità dell’imputato e ai suoi numerosi precedenti penale (cfr. pagine 4 della sentenza impugnata); che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 53 del 15/11/2022, COGNOME, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente