Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivazioni Generiche
L’esito di un processo non dipende solo dai fatti, ma anche dal modo in cui le argomentazioni legali vengono presentate. Un esempio lampante ci viene fornito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: un ricorso, per essere accolto, deve basarsi su critiche precise e logicamente strutturate, non su contestazioni vaghe.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Catania, con la quale un individuo veniva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, contestando un unico punto: la motivazione relativa agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. In particolare, il ricorrente criticava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano calcolato la pena aggiuntiva, sia per la resistenza opposta a una pluralità di pubblici ufficiali, sia per le lesioni conseguenti.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, definendolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dal ricorrente erano non solo generici, ma anche “manifestamente infondati”. La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza d’appello fosse, al contrario, “immune da fratture logiche”. Questo significa che il ragionamento seguito dai giudici di merito era coerente, logico e completo, e quindi non criticabile sotto il profilo della legittimità. Il tentativo di contestarlo con argomentazioni deboli si è rivelato una strategia fallimentare, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato che i giudici d’appello avevano correttamente tenuto conto di tutti gli elementi necessari per determinare l’aumento di pena. La motivazione della sentenza impugnata (citata a pagina 4 del provvedimento) aveva chiaramente distinto e giustificato l’aumento per la cosiddetta “continuazione interna” (la resistenza a più pubblici ufficiali) e l’ulteriore aumento per il reato di lesioni. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è limitato a una critica superficiale, senza individuare vizi logici o giuridici specifici. Pertanto, non sussistendo i presupposti per un esame nel merito, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La conseguenza di questa decisione è duplice. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche, tecniche e ben argomentate. Un ricorso basato su motivi generici non solo non ha speranze di accoglimento, ma espone anche a ulteriori conseguenze economiche, aggravando la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e manifestamente infondati. La contestazione alla motivazione della sentenza d’appello è risultata debole e priva di argomentazioni concrete.
Cosa ha stabilito la Cassazione riguardo alla motivazione della Corte d’Appello?
La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse immune da vizi logici. I giudici di secondo grado avevano giustificato in modo coerente e completo gli aumenti di pena per la continuazione del reato, sia per la resistenza a più ufficiali sia per le lesioni.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si ctesta la motivazione in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, sviluppa motivi, oltre che generici, manifestamente infondati in presenza di una motivazione immune da fratture logiche / che ha tenuto conto sia della continuazione interna in ragione della resistenza nei confronti della pluralità dei pubblici ufficiali che del relativo aumento per lesioni (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte d’Appello di Catania);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere ester COGNOME Il Presidente