Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul riCOGNOME proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 2707/2023 RIM CautPers del Tribunale di Napoli del 16 ottobre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il riCOGNOME introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del riCOGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 16 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli, operando in qualità di giudice del gravame cautelare, ha rigettato i riCOGNOME con il quale COGNOME NOME aveva interposto appello avverso la ordinanza del 18 luglio 2023 con la quale il Gip del Tribunale di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare del custodia in carcere disposta da detto Gip con provvedimento del 14 dicembre 2022, essendo il COGNOME oggetto di indagini preliminari in relazione alla sua ritenuta partecipazione, in qualità di preposto alla gestione di una “piazza d spaccio” ubicata all’interno dell’androne ove egli abitava nel comprensorio di Caivano denominato “Parco Verde”, ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di droga.
Contro una tale ordinanza ha ora interposto ulteriore impugnazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l’indagato, articolando, di fron questa Corte di cassazione, quattro motivi di riCOGNOME.
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la ritenuta violazione degli artt. 274 e 275 del codice di rito penale, non avendo il Gip del Tribunale d Napoli, considerato, in occasione del rigetto della istanza di revoca o modifica della misura cautelare applicata al COGNOME, gli elementi a favore di questo ricavabili dalle citate disposizioni legislative.
Con il secondo motivo di riCOGNOME è lamentata la mancata considerazione degli elementi di giudizio, ai fini della revoca o sostituzione della misur ricavabili dal contenuto dell’interrogatorio di garanzia reso dal COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME del quale questi ha fornito informazioni utili ai fini dello sviluppo de indagini sia in relazione al delitto per cui ora si procede sia in relazione ad reati, tanto di essere ritenuto a pieno titolo un “collaboratore di giustizia”.
In relazione alla predetta qualifica è stato anche redatto il successiv motivo di impugnazione, con il quale si censura la mancata valutazione sia degli elementi emergenti dai verbali di collaborazione depositati in data 23 dicembre 2022 dalla Procura della Repubblica di Napoli oltre che del parere reso dal Pm in relazione all’art. 16 -octies della legge n. 45 del 2001 nonché del parere positivo reso dal PM presso la DDA.
Il quarto motivo attiene al fatto che il Tribunale del riesame avrebbe rigettato l’appello cautelare presentato dal COGNOME avendo valutato i parer
resi dalla Procura Nazionale antimafia e dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, i quali, tuttavia, sono stati redatti sulla base di elementi di fatto erronei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il riCOGNOME è inammissibile.
Si rileva, infatti, quanto al primo, al terzo ed al quarto motivo impugnazione, la assoluta genericità della impugnazione presentata dal ricorrente, essendo questa redatta senza che sia stato chiarito in che termini motivi di impugnazione si riferiscano, confrontandosi con esso, con il contenuto materiale della ordinanza impugnata.
Si rileva, infatti, che – anche per una sua tecnica redazionale che non comporta il preciso richiamo dei punti della ordinanza che si intendono censurare – che il riCOGNOME introduttivo del giudizio affronta in termini del tu generali ed astratti la tematica relativa alla sussistenza degli eleme necessari ai fini del mantenimento della custodia cautelare disposta, senza chiarire con la dovuta precisione né le ragioni per le quali, quanto al caso specie, tenuto conto anche della ritenuta qualifica del COGNOME COGNOME “collaboratore di giustizia”, siffatte condizioni non sarebbero sussistenti nè ragioni per le quali invece, errando secondo il ricorrente, il Tribunale d riesame le ha ritenute presenti.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, relativo in particolare alla mancata valutazione degli elementi di giudizio risultant dall’interrogatorio di garanzia reso dall’indagato in data 16 dicembre 2022, osserva il Collegio che la ordinanza ora impugnata è stata adottata sulla base della ritenuta sussistenza – considerata la principale imputazion provvisoriamente mossa al indagato – sia delle esigenze cautelari sia della adeguatezza della misura custodiale a presidiare le esigenze stesse.
Ha aggiunto il Tribunale che il breve lasso di tempo interCOGNOME fra la decisione assunta dal ricorrente di collaborare con la giustizia e la applicazio a suo carico della misura cautelare, essendo stato preso in esame anche il pesantissimo corredo penale gravante sul predetto, riguardante gravissimi reati contro il patrimonio, contro la libertà personale ed in tema di sostan stupefacenti, caratterizzati questi ultimo anche dalla maggiore efficienza criminale derivante l’aver perpetrato i reati in forma associativa, non consente di superare la ricordata doppia presunzione.
Tali rilievi non sono stati oggetto di effettivo confronto da parte de ricorrente che, COGNOME detto, si è limitato a valorizzare il dato – già, d’ parte, plausibilmente considerato non decisivamente determinante dal Tribunale del riesame data la brevità del lasso temporale interCOGNOME rispetto alla citata decisione – che lo stesso ha intrapreso un perCOGNOME di collaborazion con la giustizia.
Nei temini indicati l’impugnazione, non essendo coerentemente parametrata con il contenuto della motivazione della ordinanza impugnata, sì palese sostanzialmente generica e, pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Il riCOGNOME deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrent deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che il presente provvedimento non determina la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data notizia nei termini di cui all’art. comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il riCOGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente