Ricorso Inammissibile per Genericità: Lezioni dalla Cassazione
Quando si presenta un ricorso in appello o in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza impugnata. La legge richiede motivi specifici, critiche puntuali e argomentate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per genericità e confermando la condanna di un imputato. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello di Ancona, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su tre aspetti principali del trattamento sanzionatorio: la sussistenza della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’entità della pena, ritenuta eccessiva.
Il ricorrente, in sostanza, contestava la valutazione compiuta dai giudici di merito, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse viziata. Tuttavia, come vedremo, la sua impugnazione non è riuscita a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile per genericità
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati e, soprattutto, generici. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa della motivazione offerta dalla Corte d’Appello, giudicata completa, corretta e immune da vizi logici. Vediamo nel dettaglio i punti salienti.
La Questione della Recidiva
Il primo punto contestato riguardava il riconoscimento della recidiva. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse ampiamente giustificato tale decisione. I giudici di merito avevano fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, anche recenti. Questi precedenti non erano stati considerati come un mero dato anagrafico, ma come un chiaro segnale di “perdurante pericolosità e pervicacia criminale”. Di fronte a una motivazione così solida, la critica generica del ricorrente è apparsa del tutto inadeguata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata. La Corte d’Appello aveva basato il suo diniego su elementi concreti e assorbenti: la gravità dei fatti commessi, le modalità specifiche della condotta e, non da ultimo, la personalità negativa dell’imputato, desumibile proprio dai suoi precedenti. Il ricorso, anche su questo punto, non ha saputo contrapporre argomenti specifici in grado di scalfire la logicità del ragionamento dei giudici.
La Determinazione della Pena
Infine, per quanto riguarda l’entità della pena, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello si era discostata solo lievemente dal minimo edittale. Tale scostamento era stato giustificato in modo puntuale, facendo riferimento ancora una volta alla gravità dei fatti e alla situazione di pericolo che era stata creata. Anche in questo caso, la contestazione del ricorrente è stata giudicata generica e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza della Cassazione risiede nel principio secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una critica generica e astratta della sentenza impugnata. Deve, al contrario, confrontarsi specificamente con le argomentazioni sviluppate dal giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le sue lamentele senza indicare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata. La Suprema Corte ha quindi concluso che il ricorso era non solo generico, ma anche manifestamente infondato, poiché si scontrava con una motivazione completa e corretta.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso inammissibile per genericità è la conseguenza diretta di una difesa che non riesce a individuare e contestare in modo puntuale i pilastri argomentativi di una sentenza. Per chi affronta un processo penale, questa ordinanza serve da monito: per avere una possibilità di successo nei gradi di giudizio successivi, è indispensabile formulare censure precise, dettagliate e pertinenti, capaci di mettere in discussione la coerenza logico-giuridica della decisione che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto le critiche mosse alla sentenza impugnata erano vaghe e non si confrontavano specificamente con la motivazione completa e corretta fornita dalla Corte d’Appello.
Quali elementi hanno giustificato la conferma della recidiva?
La recidiva è stata confermata sulla base dei numerosi precedenti penali, anche recenti, dell’imputato. Questi sono stati considerati espressivi di una perdurante pericolosità e di una pervicacia criminale.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa del rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti, alle modalità della condotta e alla personalità negativa dell’imputato, come desumibile dai suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inam per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motiv relazione al trattamento sanzioNOMErio, alla ritenuta recidiva e al diniego del generiche è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e c motivazione resa, che giustifica: a) la sussistenza della recidiva contestata in numerosi precedenti penali, anche recenti, ritenuti espressivi di perdurante per pervicacia criminale; b) il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbe alla gravità dei fatti e alle modalità della condotta nonché alla personali dell’imputato; 3) il lieve scostamento dal minimo edittale per la gravità dei fatti e di pericolo creata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consigliereiístensore