Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/09/1977
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’a
62, n. 4 cod. pen., confermandone la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 624-b
625 cod. pen. (capo A) e art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo B);
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia l’illogicità d motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A
lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzion dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, s
addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite:
cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) e senza censurare compiutamente
l’iter argomentativo della decisione impugnata, che ha dato conto in maniera
non manifestamente illogica degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto provata l responsabilità dell’imputato (segnatamente, dichiarazioni della persona offesa e la successiva
individuazione fotografia del reo da parte della stessa);
considerato che il secondo motivo- con cui si assumono l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di capo B), in particolare alla luce dell’illegittimità del provvedimento di foglio di via obblig è inammissibile in ragione dell’inammissibilità già del gravame al riguardo – che deve essere qui rilevata (ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) – che si affidava sul punto ad asserti del tutto generici (cfr. spec. p. 6 s. atto di appello); il che esime dall’immorare per evidenziare pur genericità del motivo di ricorso in esame, che adduce, nuovamente in maniera assertiva e senza l’effettiva indicazione di elementi in tal senso (bensì riproducendo il provvedimento del Questore che questo sarebbe stato reso in assenza di un’istruttoria a sostegno della prognosi di pericolosità del soggetto);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.