Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza Attiva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: i limiti del ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, presentato da un imputato contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il caso specifico riguardava la qualificazione di una fuga pericolosa come resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti di Causa: Una Fuga Pericolosa in Città
La vicenda processuale trae origine da una condotta posta in essere dall’imputato, il quale, per sottrarsi a un controllo, si dava alla fuga. La Corte d’Appello di Bari, nella sua sentenza, aveva già stabilito che tale fuga non poteva essere considerata una semplice ‘resistenza passiva’. Sulla base della relazione di servizio e delle altre prove acquisite, i giudici di merito avevano evidenziato le modalità concrete dell’azione: una guida spericolata che aveva creato un pericolo effettivo per un gran numero di altri veicoli e pedoni. La condotta, quindi, era stata correttamente qualificata come resistenza attiva, integrando il reato contestato.
Il Ricorso in Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su una tesi precisa: la sua condotta andava interpretata come mera resistenza passiva e non attiva. Per sostenere ciò, il ricorrente tentava una ‘parziale estrapolazione di frammenti del compendio probatorio’, cercando di attribuire un significato diverso agli elementi già attentamente valutati dalla Corte territoriale. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di fornire una nuova interpretazione dei fatti.
Le Motivazioni della Cassazione: No a un Ricorso Inammissibile e Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente la linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione sono nette e si basano su principi consolidati della procedura penale.
Innanzitutto, il ricorso è stato definito ‘generico’ e ‘riproduttivo di identica censura’ già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che non è ammissibile riproporre le stesse argomentazioni fattuali sperando in un esito diverso. Il ricorso per Cassazione deve, infatti, evidenziare vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), non contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
In secondo luogo, i giudici hanno ribadito che la valutazione della Corte d’Appello era solida e ben motivata. Quest’ultima aveva correttamente escluso la configurabilità della mera resistenza passiva, valorizzando le concrete e pericolose modalità della fuga, che integravano pienamente gli estremi della resistenza punibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un importante principio: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Gli imputati e i loro difensori devono essere consapevoli che un ricorso basato esclusivamente sulla richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità. Per avere successo in sede di legittimità, è necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente. La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è severa: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, trasformandosi di fatto in una richiesta di riesame dei fatti.
Qual è la differenza tra resistenza passiva e resistenza attiva secondo questa ordinanza?
L’ordinanza chiarisce che una fuga attuata creando un concreto pericolo per numerose auto e pedoni non costituisce una ‘mera resistenza passiva’, ma una forma di resistenza attiva punibile, poiché le modalità della condotta superano la semplice non collaborazione e si traducono in un’azione pericolosa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
C
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso di presenta generico, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e versato in fatto, avendo la Corte di appello escluso che quel del ricorrente costituisse una mera resistenza passiva; che la decisione evidenzia, anche sulla base del contenuto della relazione di servizio acquisita ed utilizzata, le modalità attraverso cu era svolta la fuga ed il concreto pericolo creato nei confronti di numerose auto e pedoni, tentand il ricorrente, attraverso la non consentita parziale estrapolazione di frammenti del compendi probatorio, di assegnare un differente significato agli elementi adeguatamente apprezzati dalla Corte territoriale nella competente sede di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024