Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta lamentare genericamente una decisione sfavorevole. È fondamentale che le critiche siano argomentate in modo specifico e puntuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha confermato questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi troppo generici riguardo alla pena inflitta. Analizziamo questa decisione per capire l’importanza della specificità nei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per violazione dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente afflittivo e giustificato in maniera inadeguata dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’appellante ha lamentato un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, sostenendo che la pena fosse sproporzionata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La critica mossa dall’imputato è stata giudicata non specifica, ovvero incapace di assolvere alla funzione tipica di un ricorso, che è quella di presentare una critica argomentata e precisa contro la sentenza impugnata.
Perché un ricorso generico è un ricorso inammissibile
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione appropriata e priva di vizi logico-giuridici riguardo alla determinazione della pena. La pronuncia si basava su significative acquisizioni probatorie emerse durante il processo. Di fronte a una motivazione solida, il ricorrente non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. Deve, invece, individuare con precisione i passaggi illogici o le omissioni nel ragionamento del giudice che hanno portato a una decisione errata. In assenza di questa analisi critica e puntuale, l’impugnazione si trasforma in una sterile lamentela, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Secondo gli Ermellini, il ricorso non era altro che una “deduzione non specifica”. Non svolgeva la sua funzione essenziale, che è quella di una critica argomentata contro la decisione. La Corte ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza, secondo cui un ricorso è inammissibile quando non si confronta adeguatamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della questione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. Conformemente all’articolo 616 del codice di procedura penale, questa decisione comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore e precisione. Le critiche devono essere specifiche, tecnicamente fondate e capaci di evidenziare concreti vizi della sentenza impugnata. Limitarsi a contestare genericamente la decisione, senza un’analisi dettagliata delle sue motivazioni, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La giustizia, specialmente nel suo grado più alto, esige argomentazioni solide, non semplici lamentele.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La critica alla pena è stata giudicata una deduzione non specifica, che non assolveva alla funzione di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza di appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, relativa alla pena, fosse appropriata, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46518 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Palermo il 22 giugno 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 9 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente afflittivo e giustificato in maniera inadeguata.
Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia in tema di pena è corredata da appropriata motivazione (pp. 5-6 della sentenza), basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.