Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali, altrimenti si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati non costituisca un valido motivo di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. La condanna riguardava, tra le altre cose, il danneggiamento di una cella. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato questioni relative a un presunto vizio di motivazione e alla violazione di legge, con specifico riferimento agli articoli del codice penale che disciplinano l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) e la relativa misura di sicurezza (art. 219 c.p.). In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato la sua condotta, la sua capacità mentale al momento del fatto e la misura di sicurezza che gli era stata applicata.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato una carenza fondamentale nel ricorso: la sua genericità. I giudici hanno osservato che l’unico motivo di appello era “indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito”. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi elementi di critica o evidenziato specifici errori logico-giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello. Si è limitato a ripetere le stesse obiezioni già presentate e respinte in secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità. Un ricorso in Cassazione non può essere una terza istanza di giudizio sul fatto, ma deve concentrarsi sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, è necessario che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con le argomentazioni del giudice precedente, evidenziandone le presunte fallacie.
Nel caso specifico, la Corte ha specificato che la sentenza d’appello (in particolare alle pagine 3 e 4) aveva già fornito una risposta esauriente e giuridicamente corretta a tutte le questioni sollevate: la dinamica del danneggiamento, la valutazione della capacità dell’imputato e la congruità della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non era “scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non basta sentirsi vittime di un’ingiustizia; è indispensabile che il ricorso sia tecnicamente ben formulato. Deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo che ignora le ragioni del giudice. La mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto sterile, destinato non solo al rigetto, ma anche a comportare ulteriori oneri economici per il ricorrente. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza contenere una critica specifica e nuova alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente contestava la decisione del giudice su punti specifici: il vizio di motivazione e la violazione di legge riguardo al danneggiamento, alla sua capacità di intendere e di volere (vizio parziale di mente) e alla misura di sicurezza applicata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 89 e 219 comma 3 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla condotta di danneggiamento della cella, sulla capacità dell’imputato e sulla misura di sicurezza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
I Consigliere COGNOME ten ere