Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia le critiche generiche
Quando un ricorso inammissibile viene presentato davanti alla Corte di Cassazione, quali sono i criteri che ne determinano la bocciatura? Una recente ordinanza offre spunti preziosi, sottolineando che non è sufficiente contestare genericamente una sentenza, ma è necessario confrontarsi criticamente e puntualmente con la motivazione del giudice. Se le critiche si traducono in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti, già esaminati nei precedenti gradi di giudizio, l’esito è quasi sempre segnato. Analizziamo insieme questo caso.
I Fatti alla Base della Condanna
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione dei giudici di merito si fondava su un quadro probatorio solido. Durante una perquisizione, erano stati rinvenuti non solo un quantitativo significativo di sostanze illecite, ma anche altri elementi considerati chiari indicatori dell’attività di spaccio. Tra questi, spiccavano:
* Un block notes contenente nomi e cifre, interpretato come un registro contabile dell’attività.
* Un borsello con una cospicua somma di denaro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, tipica dei proventi dello spaccio al dettaglio.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, avevano portato i giudici a ritenere provata la finalità di spaccio e, di conseguenza, a confermare la responsabilità penale dell’imputato.
La struttura del ricorso inammissibile per Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione di responsabilità sia in relazione al trattamento sanzionatorio. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero errato nel valutare le prove e nel determinare l’entità della pena, senza però, come vedremo, attaccare in modo specifico le falle logiche del ragionamento.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici di legittimità hanno chiarito che le doglianze presentate non costituivano una vera critica alla logicità della sentenza, ma miravano a sollecitare una rivalutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. La Corte ha ribadito che il suo compito non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta “adeguata e logica”. I giudici di secondo grado avevano spiegato chiaramente perché gli elementi raccolti (quantitativo, block notes, denaro) dimostrassero la finalità di spaccio. Riguardo alla pena, la Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell’imputato, giudicando la sanzione adeguata. Anzi, ha sottolineato come la contestata recidiva non fosse stata nemmeno utilizzata per aumentare la pena, rendendola di fatto più mite. Di fronte a tale ragionamento, il ricorrente si è limitato a una “censura generica”, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, il ricorso deve individuare specifici vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata. Una critica generica, che si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, è destinata a essere dichiarata inammissibile. La conseguenza per il ricorrente non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche erano generiche e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Quali prove sono state considerate decisive per dimostrare lo spaccio?
I giudici hanno considerato decisivi il quantitativo delle sostanze stupefacenti, le modalità del loro rinvenimento, la presenza di un block notes con nomi e cifre e un borsello contenente una notevole somma di denaro in banconote di piccolo taglio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/02/1990
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che il motivo è inammissibile; le doglianze relative all’affermazione di responsabilità, sono dirette a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, a fronte di motivazione adeguata e logica (pag 5 e 6, ove si ritiene sussistente la finalità di spaccio, evidenziando il quantitativo delle sostanze stupefacenti detenute, le modalità di rinvenimento, la presenza di block notes contenente cifre e nomi e dirorsello contenente una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio); con riferimento al trattamento sanzionatorio, va evidenziato che la Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice in quanto adeguata al fatto in considerazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato ed evidenziando anche che la contestata recidiva non era stata di fatto considerata ai fini determinazione della pena. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità; il ricorrente non confronta criticamente con tale motivazione proponendo una censura generica.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 6/12/2024