Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5197 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5197 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 28/07/1966 a LECCE avverso la sentenza in data 09/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 09/05/2024 della Corte di appello di Catanzaro,
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che ha confermato la sentenza in data 13/04/2022 del Tribunale di Castrovillari, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
1.1. “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, del testo del provvedimento impugnato. Violazione del diritto di difesa. Violazione del diritto di difesa e mancata possibilità di difendersi adeguatamente. Insussistenza del fatto di reato contestato e palese contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 606, lett. E. Violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. – Vizio di motivazione sulla ricostruzione dei comportamenti dell’imputato. Ivi della riproposizione delle richieste di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non valutata dalla Corte di appello”.
Sotto tale unica intitolazione vengono esposti plurimi argomenti confusamente rivolti all’affermazione della responsabilità, alla violazione del principio di immutabilità del giudice e al contenuto delle querele.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente e risolutivamente rilevarsi che il ricorso viola l’ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell’ambito dei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p., con la quale mal si concilia la caotica esposizione operata dal ricorrente, che esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Un’impugnazione così concepita e strutturata rende assai arduo il controllo di legittimità, e risulta già di per sé inammissibile, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo l’aspecificità delle doglianze, ma anche il tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura (in argomento, cfr. anche Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 32143 del 3 aprile 2013, non massimata sul punto).
Va, dunque, ribadito che «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato» (Così, Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259063 – 01; nello stesso senso, successive conformi: Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285800 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 – 01).
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Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2025