Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Chiarezza
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e, soprattutto, chiarezza. Un ricorso inammissibile per genericità non è solo un’occasione persa, ma può comportare anche conseguenze economiche. Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 5197/2025) ci offre un esempio lampante di come una esposizione caotica dei motivi di ricorso possa essere fatale per l’esito del giudizio, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Impugnazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, emessa dal Tribunale di Castrovillari e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro. L’imputato, tramite il suo legale, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi della sentenza di secondo grado.
Le doglianze sollevate erano molteplici e spaziavano dalla violazione di legge all’illogicità della motivazione, dalla violazione del diritto di difesa alla mancata valutazione della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.). Tuttavia, il problema non risiedeva tanto nel merito delle singole censure, quanto nel modo in cui queste erano state presentate.
Il Problema del Ricorso Inammissibile: L’Esposizione Caotica dei Motivi
Il cuore della decisione della Cassazione risiede proprio nella valutazione formale dell’atto di impugnazione. I Giudici di legittimità hanno rilevato che i vari argomenti erano stati esposti ‘confusamente’, senza un ordinato inquadramento logico e giuridico. Questa presentazione caotica rendeva estremamente difficile, se non impossibile, per la Corte esercitare il proprio controllo di legittimità sulla sentenza impugnata.
La Genericità come Vizio Fatale
La Corte ribadisce un principio fondamentale: la genericità, che conduce all’inammissibilità, non si limita alla mancanza di specificità delle singole censure. Essa comprende anche un tenore espositivo ‘confuso e scarsamente perspicuo’, tale da rendere la lettura dell’atto disagevole e da non consentire una critica ragionata e comprensibile del provvedimento contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
In applicazione di questi principi, la Seconda Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione, così come concepita e strutturata, violasse l’esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura, esulando da un percorso logico e motivazionale comprensibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene citata espressamente la sentenza ‘Hussien’ (n. 7801/2014) e altre conformi, secondo cui ‘è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze’. La funzione della Corte di Cassazione è quella di giudicare la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base di critiche chiare e specifiche, non di decifrare un testo confuso per estrapolarne i possibili motivi di gravame. La mancanza di un’esposizione chiara e ordinata rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Le Conclusioni
Le conclusioni della vicenda sono nette e severe. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ossia, la presentazione di un ricorso palesemente viziato), la Corte lo ha condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza rappresenta un monito importante sull’obbligo di redigere gli atti processuali con chiarezza, specificità e rigore logico, pena la loro inefficacia e l’imposizione di sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di impugnazione sono stati presentati in modo caotico, confuso e disordinato, violando il principio di specificità richiesto dall’art. 606 c.p.p.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un ricorso in questo contesto?
Per genericità non si intende solo la mancanza di specificità delle singole doglianze, ma anche un’esposizione confusa e poco chiara che rende la lettura dell’atto particolarmente difficile e impedisce una critica ragionata della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5197 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a LECCE avverso la sentenza in data 09/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 09/05/2024 della Corte di appello di Catanzaro,
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che ha confermato la sentenza in data 13/04/2022 del Tribunale di Castrovillari, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
1.1. “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, del testo del provvedimento impugnato. Violazione del diritto di difesa. Violazione del diritto di difesa e mancata possibilità di difendersi adeguatamente. Insussistenza del fatto di reato contestato e palese contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 606, lett. E. Violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. – Vizio di motivazione sulla ricostruzione dei comportamenti dell’imputato. Ivi della riproposizione delle richieste di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non valutata dalla Corte di appello”.
Sotto tale unica intitolazione vengono esposti plurimi argomenti confusamente rivolti all’affermazione della responsabilità, alla violazione del principio di immutabilità del giudice e al contenuto delle querele.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Deve preliminarmente e risolutivamente rilevarsi che il ricorso viola l’ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell’ambito dei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p., con la quale mal si concilia la caotica esposizione operata dal ricorrente, che esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Un’impugnazione così concepita e strutturata rende assai arduo il controllo di legittimità, e risulta già di per sé inammissibile, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo l’aspecificità delle doglianze, ma anche il tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura (in argomento, cfr. anche Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 32143 del 3 aprile 2013, non massimata sul punto).
Va, dunque, ribadito che «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato» (Così, Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 – 01; nello stesso senso, successive conformi: Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285800 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274471 – 01).
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Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2025