Ricorso Inammissibile per Censura Generica: La Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso contro una sentenza, è fondamentale che i motivi siano specifici e ben argomentati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di una contestazione vaga, definendola una “censura generica” e dichiarando il ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.), aveva proposto ricorso in appello. In quella sede, l’unica doglianza sollevata riguardava il cosiddetto “giudizio di equivalenza”, ovvero la decisione del giudice di primo grado di considerare equivalenti la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, spingendo l’imputato a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il motivo dedotto dal ricorrente e lo ha ritenuto immediatamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del motivo presentato, qualificato come una “censura generica”.
La Corte ha osservato che, già nel giudizio di appello, la critica al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti era stata formulata “in modo aspecifico”. Il ricorrente non aveva, infatti, mai avanzato una specifica doglianza riguardo alla sussistenza stessa dei presupposti della recidiva. Si era limitato a contestare l’esito del bilanciamento, senza però fornire argomenti specifici per cui le attenuanti avrebbero dovuto prevalere o per cui la recidiva non avrebbe dovuto essere considerata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato che, data la genericità e la specificità limitata del motivo di appello, la Corte territoriale aveva correttamente motivato la propria decisione. Non era tenuta, infatti, a giustificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti della recidiva, poiché tale aspetto non era mai stato messo in discussione dall’appellante. In altre parole, il giudice d’appello risponde alle questioni sollevate dalle parti; se una questione non viene sollevata in modo specifico, il giudice non è obbligato ad affrontarla nel dettaglio.
Questo principio processuale è cruciale: l’onere di specificare i motivi di impugnazione ricade sulla parte che la propone. Un’impugnazione che si limiti a una critica vaga e non argomentata non supera il vaglio di ammissibilità. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: non è sufficiente dissentire da una sentenza, ma è necessario articolare le proprie ragioni in modo chiaro, pertinente e specifico. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi lo ha presentato. Pertanto, la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione tecnica per evitare che lo sforzo difensivo si riveli vano e controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era una “censura generica”, ovvero una critica vaga e non specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa aveva contestato esattamente il ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente aveva contestato esclusivamente il giudizio di equivalenza operato dal giudice tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, ma lo aveva fatto in modo aspecifico, senza mai mettere in discussione la sussistenza stessa della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35995 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica.
Considerato, invero, che contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso, nei motivi di appello si censurava esclusivamente il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche – tra l’altro in modo aspecifico -, di talché la Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto, non essendo tenuta a giustificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione della recidiva contestata, in relazione a cui non era stata avanzata alcuna doglianza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ‘inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Consigliere estensore