Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando i motivi di appello si trasformano in una generica critica alle decisioni dei giudici precedenti, senza sollevare questioni di diritto specifiche, la conseguenza è inevitabile.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per cassazione basandolo su tre motivi principali. In primo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Infine, criticava la determinazione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione di genericità e sulla natura prettamente fattuale delle censure mosse dal ricorrente. La Corte ha stabilito che i primi due motivi non erano altro che una critica all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, mascherata da vizio di legittimità. Analogamente, il terzo motivo sulla quantificazione della pena è stato giudicato inammissibile per la mancanza di una contestazione specifica e argomentata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione punto per punto.
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di ‘convergenti indici fattuali’. Tentare di rimettere in discussione tale valutazione in Cassazione costituisce una ‘censura in fatto’ non permessa.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, aveva logicamente motivato l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Il semplice accesso a un rito alternativo non è di per sé un elemento sufficiente a giustificarle.
Infine, la critica alla pena è stata respinta perché non era supportata da argomentazioni specifiche che evidenziassero un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un principio cardine del giudizio di cassazione: non si può chiedere alla Suprema Corte di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella, correttamente motivata, dei giudici di merito. Un ricorso, per essere ammissibile, deve sollevare questioni di diritto chiare e specifiche. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, si va incontro a una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, senza sollevare specifiche questioni di diritto come richiesto in sede di legittimità.
Quali erano i motivi del ricorso respinti dalla Corte?
I motivi respinti riguardavano la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Tutti sono stati giudicati come censure di fatto inammissibili.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso costituiscono generica inaccessibile censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali che:
ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sulla base di convergenti indici fattuali che escludevano la particolare tenuità del fatto;
non ha riconosciuto le attenuanti generiche in ragione dell’assenza di elementi positivi, da questi escluso il dedotto accesso al rito contratto; Quanto al terzo motivo sulla determinazione della pena, la censura è inammissibile in assenza di specifica contestazione al riguardo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2025