Ricorso Inammissibile: Quando la Doglianza sulla Pena è Considerata “Eccentrica”
L’esito di un processo penale non sempre soddisfa le parti coinvolte, ma non ogni insoddisfazione può legittimamente tradursi in un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare una sentenza, definendo come ricorso inammissibile quello basato su censure palesemente infondate o, come in questo caso, ‘eccentriche’. La decisione offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso, specialmente se incentrato sulla misura della pena, rischia di essere respinto senza nemmeno un esame nel merito.
Il Fatto: La Condanna e il Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava il trattamento sanzionatorio: a suo avviso, la pena inflitta era eccessiva e non erano state adeguatamente riconosciute le attenuanti.
Quando il ricorso inammissibile è la logica conseguenza
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno qualificato la censura mossa dalla ricorrente come ‘eccentrica’, un termine che in linguaggio giuridico sottolinea la manifesta infondatezza e l’irragionevolezza della doglianza rispetto al contenuto della sentenza impugnata. Questa valutazione severa si basa su un’analisi oggettiva di come la pena era stata calcolata nei gradi di merito.
Le Motivazioni: Perché la Censura è Stata Ritenuta “Eccentrica”
La Corte di Cassazione ha evidenziato un punto cruciale che rendeva l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento. I giudici di primo grado, infatti, avevano già concesso all’imputata il trattamento più favorevole possibile. In particolare:
1. Pena base al minimo edittale: Per il reato contestato (art. 337 c.p.), era stata applicata la pena base minima prevista dalla legge, ovvero sei mesi di reclusione.
2. Attenuanti generiche al massimo: Le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) erano state non solo riconosciute, ma applicate nella loro massima estensione possibile, portando a una riduzione della pena che l’ha fissata in via definitiva a quattro mesi.
In sostanza, la ricorrente si lamentava di un trattamento sanzionatorio che era già il più mite che la legge consentisse. Non era giuridicamente possibile ottenere una pena inferiore a quella già inflitta. Di conseguenza, come già rilevato dalla sentenza d’appello, le censure sul trattamento sanzionatorio non potevano e non possono ritenersi consentite. Criticare una decisione che ha già applicato il massimo della clemenza possibile è un’azione processuale senza alcuna speranza di successo, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: I Limiti del Diritto di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il diritto di impugnazione non è assoluto, ma deve essere esercitato attraverso motivi di ricorso validi e pertinenti. Proporre un ricorso basato su lamentele ‘eccentriche’, che ignorano il fatto di aver già beneficiato del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla legge, non solo è inutile ma comporta anche conseguenze economiche. La declaratoria di inammissibilità, infatti, ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che l’impugnazione non può essere esaminata nel merito dalla Corte perché manca dei presupposti o dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso era basato su una critica manifestamente infondata.
Perché la critica alla pena è stata definita ‘eccentrica’?
Perché la ricorrente si lamentava di una pena che era già stata calcolata nel modo più favorevole possibile: partendo dal minimo previsto dalla legge (minimo edittale) e applicando la massima riduzione consentita per le attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36028 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, inerente mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp e alla misura delle pena irrogata all’evidenza eccentrica perché la decisione di primo grado, nel computare la pena, ha riconosciuto il minimo edittale ( sei mesi) per il reato contestato ( ex art 337 cp) e le generiche nell massima espansione ( la pena finale irrogata è stata di mesi quattro), si che, come stigmatizzat già dalla sentenza gravata, non potevano e non possono . ritenersi consentite censure sul trattamento san’zionatorio rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.