Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16533 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME COGNOME CUI: 05HAPSG) nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME( CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 25 settembre 2020, con la quale NOME COGNOME e NOME, all’esito di rito abbreviato, erano stati condannati alla pena di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 24 settembre 2020.
Rilevato che, con l’unico e comune motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione di l e il vizio di motivazione con riguardo sia alla conferma del giudizio di colpevolezza, si riguardo al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata concessione delle circostan attenuanti generiche e dei benefici di legge, è manifestamente infondato; ed invero, quanto tema concernente la responsabilità, la doglianza è sostanzialmente volta a prefigurare un rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di le a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, hanno ragionevol valorizzato gli esiti degli accertamenti compiuti dalla Squadra Mobile di Roma, da cui è emer che nell’autovettura a bordo della quale viaggiavano gli imputati era stato occultato un pacch di sigarette con all’interno 14 involucri contenenti cocaina con un elevato grado di purezza ‘A- é c.A.A.. , Apa 84,6%, da cui erano ricavabili 14 dosi medie singole, essendo stata ginyienuta significat nell’ottica della destinazione allo spaccio, la suddivisione della sostanza in singole dosi.
Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 2806
Osservato che, anche in punto di trattamento sanzionatorio, non si ravvisano criticità, avendo Corte di appello rimarcato in senso ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, d sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sia le modalità della condotta, rivelatrici di una certa capacità organi sia i carichi pendenti di cui gli imputati sono gravati, sia la condotta processuale degli ste hanno reso dichiarazioni rivelatesi del tutto inverosimili, venendo dunque in rilievo anche caso una valutazione di merito non illogica e dunque non censurabile in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a c dei ricorrenti delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il pli 1/4 :lierFn§ore
Il Presidente