Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei motivi che portano a un ricorso inammissibile. Quando un imputato si rivolge alla Suprema Corte, non può aspettarsi un terzo grado di giudizio nel merito, ma solo un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche. Vediamo perché in questo caso il ricorso è stato respinto.
I Fatti del Caso: La Condanna per Violenza Privata
Il caso nasce da una condanna per il reato di violenza privata, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’imputato ha basato il suo appello su due principali argomentazioni, entrambe respinte dalla Corte Suprema.
Il Primo Motivo: Il Tentativo di Ricostruzione dei Fatti
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano affermato la sua responsabilità. Secondo l’imputato, la valutazione delle prove era stata errata. La Cassazione ha però subito bloccato questa linea difensiva, ribadendo un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di giudice del fatto. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di effettuare una “rilettura” degli elementi di prova o di ricostruire la vicenda con criteri di valutazione diversi da quelli, logicamente e giuridicamente corretti, adottati dal giudice di merito. Questo potere è riservato in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado.
Il Secondo Motivo: Recidiva e Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, il ricorrente si lamentava del riconoscimento della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo un semplice tentativo di riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fornito argomentazioni giuridiche corrette per giustificare sia la sussistenza della recidiva sia il diniego delle attenuanti, rendendo la doglianza meramente ripetitiva e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su un caposaldo del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato ricorso inammissibile perché, in entrambi i suoi motivi, non denunciava vizi di legge, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Come stabilito da una giurisprudenza consolidata (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 6402/1997), è precluso alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Le Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza conferma che la Corte di Cassazione è il custode della legge, non un terzo giudice dei fatti. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi su eventuali errori nell’applicazione delle norme di diritto o su vizi logici macroscopici della motivazione, non sulla speranza di convincere i giudici a “rileggere” le prove in modo più favorevole. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato non contestavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non può fare una “rilettura” dei fatti?
Significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria, non riesaminare chi ha ragione o torto nel merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il reato di violenza privata;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 7); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ deg elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva contestata e il diniego delle attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-8 su recidiva e pag. 8 su art. 62 bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025