Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22871 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22871 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 giugno 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, evasione, falsità commesso dal privato in atto pubblico, ricettazione, truffa e sostituzione di persona;
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando:
1.1.1 l’insussistenza degli elementi del reato di evasione:
1.1.2 la violazione dell’art. 482 cod. pen. in quanto era stata data rilevanza ad un documento grossolanamente falso;
1.1.3 la mancanza di elementi per ritenere l’imputata concorrente nel reato di truffa ai danni di NOME COGNOME (capo 6) e ai danni di NOME COGNOME (capo 7):
1.1.4 la violazione dell’art. 494 cod. pen. per avere considerato l’imputata concorrente anche nel reato di sostituzione di persona per i reati di cui ai capi 10, 11, 12 e 13;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatt posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi costitutivi del reato di evasione a pag. 24
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della sentenza impugnata, quelli del reato di falso a pag.24, quelli delle truffe ai danni di NOME e NOME alle pagine 24 e 25, quelli dei reati di sostituzione di persona a pag.25 con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/05/2024