Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8668 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 06/02/1989
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 14 luglio 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 56, 624bis, 625 n. 4 e 5 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurazione della sua responsabilità penale; violazione di legge e irragionevolezza della motivazione con riguardo all’erronea applicazione della recidiva aggravata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, rest immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l’imputato in realtà invochi un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in
punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito d giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all’integrazione del delitto contestatogli.
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, essendo essa priva di adeguato confronto con le argomentazioni presenti nella decisione impugnata (cfr. pag. 4) in ordine alla ricorrenza della contestata recidiva. Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fat cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., COGNOME, Rv. 247838-01).
2.3. Allo stesso modo manifestamente infondata è pure la censura relativa alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione d riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principi espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n.
31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
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