Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1542 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1542 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto congiuntamente il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, si censura la sentenza impugnata in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto e di valutazione della prova; la responsabilità del ricorrente sarebbe stata ritenuta provata con una motivazione non adeguata con particolare riferimento alla escussione testimoniale richiamata in sentenza, né tantomeno i giudici sarebbero stati in grado di indicare se il ricorrente abbia giustificato eventuali inosservanze; sarebbe stato violato poi il principio di tipicità dell’illecit penale in quanto la squadra di calcio sarebbe stata individuata come quella “del RAGIONE_SOCIALE” e non “RAGIONE_SOCIALE“; difetterebbero pertanto gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, anche per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, e la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità sarebbe illogica e contraddittoria);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) inoltre, prefigura una rivalutazione e rilettura alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) ancora, è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) infine, è inerente al trattamento punitivo ma sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive;
rilevato, infatti, che la sentenza di appello ha illustrato le ragioni per le quali g elementi acquisiti consentivano di ritenere provata la responsabilità dell’imputato per i fatti oggetto di contestazione; l’imputato aveva infatti omesso di presentarsi nelle tre date riportate nel capo di imputazione in questura per ottemperare alle prescrizioni impostegli, come confermato nelle deposizioni testimoniali da parte degli agenti di polizia di turno; l’assenza di giustificati motivi in ordine alla mancata presentazione assume per i giudici di merito un rilievo autonomo rispetto alla partecipazione alle manifestazioni sportive pur se funzionalmente collegato ad assicurare l’osservanza del divieto di partecipazione alle predette manifestazioni, fornendo a tal proposito una motivazione del tutto coerente e logica; i giudici poi ritengono non convincente la deduzione difensiva secondo cui l’accusa avrebbe
dovuto indagare le eventuali ragioni della mancata presentazione dell’imputato negli orari indicati, in quanto trattasi di prova che avrebbe dovuto essere fornita dall’imputato circa le ragioni dell’inadempimento una volta provato; quanto, infine, al trattamento sanzionatorio è la stessa Corte d’appello ad evidenziare che la pena irrogata fosse sostanzialmente prossima al minimo edittale con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche il regime di equivalenza sulla contestata recidiva e con aumenti congrui per la continuazione, individuando la pena finale in un anno e 20 giorni di reclusione e 12.200 C di multa; che logica, ancora, appare, da un lato, l’esclusione della possibilità di una comparazione in regime di prevalenza, in ragione della pessima personalità dell’imputato che aveva più volte violato le prescrizioni impostegli in totale spregio dell’ordine costituito, e, dall’altro l’esclusione della continuazione tra le violazioni giudicate e quelle oggetto di una precedente sentenza emessa dal tribunale di RAGIONE_SOCIALE, considerando la notevole distanza di tempo tra i fatti nonché la circostanza che, tra il primo e il secondo gruppo di violazioni, fosse intervenuto altro e diverso divieto, ritenuto logicamente dalla Corte d’appello una controspinta criminosa con cui l’imputato aveva dovuto confrontarsi per decidere nuovamente di violare il divieto medesimo;
ritenuto, pertanto, che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, 1’11/12/2025