Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36264 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che i due motivi esposti nel ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine delitti di cui all’art. 640 e 494 cod. pen. denunciando la illogicità della motivaz sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità de fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanz processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli d ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/200 Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato, inoltre, che la doglianza relativa alla mancata effettuazioni di indagini sul numero IP è reiterativa, perché fondata su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte dalla Corte di merito a pag. 5, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
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[Il Presidente