Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5354 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 22/12/1987
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi: vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale, che sarebbe fondata sulla errata valutazione degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale il riconoscimento dell’imputato era stato effettuato attraverso due testi che avevano affermato esservi una somiglianza con l’autore del reato; con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il diniego era stato motivato solo per la gravità del fatto e la mancata collaborazione allo svolgimento delle indagini. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
I giudici del gravame, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare hanno ricordato che i testi COGNOME NOME e COGNOME NOME, che avevano osservato le varie fasi del furto nell’abitazione in questione, avevano ritenuto l’imputato molto somigliante ad uno degli autori del furto medesimo e che tale indicazione, valutata insieme al fatto che l’imputato era risultato intestatario dell’auto utilizzata per commettere il furto, costituiva indice di certezza del riconoscimento. Ciò anche in totale assenza di tesi alternative eventualmente offerte dall’imputato. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ragionamento della Corte di appello sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, essendo basato sulla considerazione del valore dei beni trafugati, della violenza adoperata sulla porta d’ingresso, dell’aver agito, in pieno giorno, con altre tre persone e dei numerosi precedenti penali che gravano sull’imputato. Alla stregua di tale indicazione, di cui il ricorso non tiene adeguato conto, il giudizio sul trattamento sanzionatorio non
può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, in conformità al consolidato principio secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, li 8 gennaio 2025.