Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Valutazione dei Fatti
Un ricorso inammissibile è l’esito di un appello che non supera il vaglio della Corte di Cassazione. Con la recente ordinanza n. 6094/2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Analizziamo il caso di un imputato condannato per detenzione di stupefacenti la cui difesa è stata giudicata manifestamente illogica.
Il caso: una difesa inverosimile
I fatti alla base della vicenda processuale riguardano un uomo condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. La linea difensiva dell’imputato si basava su una narrazione particolare: egli sosteneva di aver dato un passaggio in auto a uno straniero e che, al momento di un controllo di Polizia, quest’ultimo si fosse disfatto della droga. L’imputato avrebbe poi, a suo dire, incautamente messo in tasca tale sostanza.
Questa versione, tuttavia, non ha convinto i giudici di merito. A rendere la tesi difensiva ancora più debole è stato il ritrovamento, presso l’abitazione dell’imputato, di un bilancino di precisione, strumento comunemente associato all’attività di spaccio. Di fronte a questi elementi, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno ritenuto l’imputato colpevole.
Il ricorso inammissibile e i limiti della Cassazione
L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato ricorso inammissibile. La ragione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le proprie versioni dei fatti sperando in una valutazione diversa. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie.
Nel caso specifico, l’imputato, attraverso i suoi motivi di ricorso, cercava di ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività preclusa alla Suprema Corte. I giudici hanno sottolineato che la tesi difensiva era stata ritenuta ‘inverosimile’ e che l’apprezzamento dei giudici di merito era tutt’altro che illogico, anzi, era rafforzato da elementi concreti come il bilancino di precisione.
La questione delle attenuanti generiche
Un altro punto del ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che l’imputato avesse tenuto un comportamento collaborativo, ma anche su questo punto la Cassazione ha respinto la doglianza. La concessione delle attenuanti è una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito, che si basa su aspetti della personalità dell’imputato e sul suo comportamento complessivo. La Corte d’Appello aveva ragionevolmente escluso un atteggiamento collaborativo, e le argomentazioni difensive sono state liquidate come ‘meramente evocative’ e non supportate da prove concrete.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che la prospettazione difensiva era volta a conseguire una rivalutazione meramente di fatto, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito avevano fornito argomentazioni non illogiche, e men che mai manifestamente tali, nel ritenere inverosimile la tesi difensiva. L’apprezzamento dei giudici non è stato ritenuto censurabile, poiché supportato logicamente anche dal reperimento del bilancino di precisione. Analogamente, non sono state considerate suscettibili di censura le argomentazioni sulla denegata concessione delle attenuanti generiche. Tale valutazione, infatti, è riconducibile a una materia ampiamente discrezionale, in cui i giudici hanno dato rilevanza ad aspetti della personalità dell’imputato, escludendo in modo ragionato la sussistenza di un comportamento collaborativo.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sui limiti del ricorso per Cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: non si può chiedere alla Suprema Corte di credere a una versione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria. Una difesa, per avere successo, deve essere credibile e, se possibile, supportata da elementi oggettivi. Infine, la concessione di benefici come le attenuanti generiche dipende da una valutazione complessiva dell’imputato, che non può essere contrastata con mere affermazioni generiche.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva motivi non consentiti dalla legge, chiedendo alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti del processo, compito che non le spetta. La Cassazione si limita a un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Quali elementi hanno reso la tesi difensiva dell’imputato non credibile secondo i giudici?
La tesi difensiva, secondo cui uno straniero a cui aveva dato un passaggio si era disfatto della droga che lui aveva poi messo in tasca, è stata ritenuta inverosimile e manifestamente illogica. Inoltre, il ritrovamento di un bilancino di precisione nell’abitazione dell’imputato ha avvalorato la tesi dell’accusa, rendendo la versione dell’imputato ancora meno credibile.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici, in una valutazione ampiamente discrezionale, hanno considerato aspetti della personalità dell’imputato e hanno escluso un suo comportamento collaborativo, ritenendo le argomentazioni della difesa a tal proposito meramente evocative e non fondate su elementi concreti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6094 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla prova del concorso dell’imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche, men che mai manifestamente tali, essendo stata ritenuta inverosimile la tesi difensiva secondo la quale l’imputato aveva dato un passaggio ad uno straniero che, al momento del controllo di Polizia, si era disfatto della droga che incautamente l’imputato aveva messo in tasca: l’apprezzamento dei giudici di merito non è suscettibile di censura, perché manifestamente illogico, e, inoltre, il reperimento nell’abitazione dell’imputato di un bilancino di precisione ne avalla la tenuta sul piano logico. Né sono suscettibili di censura in questa sede le argomentazioni spese nella sentenza impugnata per denegare, richiamando i precedenti dell’imputato, le circostanze attenuanti generiche: si tratta, infatti, di valutazione riconducibile a mal:eria ampiamente discrezionale nella quale hanno assunto rilevanza aspetti della personalità dell’imputato che la difesa contrasta con argomentazioni meramente evocative di un comportamento collaborativo, che la sentenza impugnata ha ragionevolmente escluso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
GLYPH
Il Presi lente