Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti di Giudizio
L’ordinanza n. 2986/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile è tale quando mira a una nuova valutazione dei fatti. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema giudiziario e le funzioni specifiche di ogni grado di giudizio. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Carrara. Un imputato era stato accusato del reato previsto dall’articolo 612 del codice penale (minaccia), ma il giudice di primo grado lo aveva prosciolto. Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo che la sentenza fosse viziata da errori di motivazione e da un’errata applicazione della legge penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine alla questione dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente: l’analisi dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la netta separazione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Il Ricorso Inammissibile e il Divieto di Sindacato sul Merito
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Suprema Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso presentato dal Procuratore Generale, pur lamentando vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge, mirava in realtà a ottenere un risultato non consentito: un nuovo esame dei fatti. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dal Giudice di Pace.
La Corte ha ribadito con fermezza che questo tipo di attività, definita “sindacato sul merito”, è preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può “rifare” il processo. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Non può, invece, procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto per arrivare a una diversa ricostruzione della vicenda.
Questo principio, consolidato da tempo e richiamato anche nella sentenza delle Sezioni Unite citata nell’ordinanza (n. 6402/1997), stabilisce che la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Solo in casi eccezionali, come un palese “travisamento della prova” (cioè quando il giudice ha affermato l’esistenza di un fatto che la prova documentale smentisce categoricamente), la Cassazione può intervenire. In questo caso, però, non era stata mossa una simile accusa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso deve essere attentamente formulato per concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto (violazione di legge) o su vizi logici evidenti della motivazione. Tenta di contestare l’interpretazione dei fatti data dal giudice di merito, sperando in una diversa valutazione, si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile.
Per il cittadino, questo significa che l’esito di un processo dipende in larga misura dalla valutazione delle prove effettuata nel primo e, eventualmente, nel secondo grado di giudizio. La Corte di Cassazione interviene come “custode della legge”, non come un ulteriore arbitro dei fatti. Comprendere questa distinzione è cruciale per orientarsi correttamente nel sistema della giustizia penale.
Per quale motivo il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur denunciando vizi di motivazione e di legge, tendeva in realtà a ottenere un nuovo esame dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Il suo ruolo è di giudice di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge, non di giudice di merito, che valuta le prove e ricostruisce i fatti.
Cosa significa che la valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito?
Significa che solo il giudice che ha gestito il processo nei primi gradi di giudizio (in questo caso, il Giudice di Pace) ha il potere di analizzare, interpretare e valutare le prove per decidere come si sono svolti gli eventi. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME CARRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 del GIUDICE DI PACE di CARRARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il Procuratore generale ricorre avverso la sentenza del 20 marzo 2023 del Giudice di pace di Carrara, con la quale COGNOME NOME è stato assolto dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.; che l’AVV_NOTAIO ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
che l’unico motivo – con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale – tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di effettivi e specifici travisamenti di prove; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 22 novembre 2023.