Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. La pronuncia in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per estorsione e spaccio di stupefacenti, il quale contestava l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi espressi dalla Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di estorsione (art. 629 c.p.) e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva costretto la persona offesa a cedergli dei gioielli e le aveva venduto della droga.
La condanna si basava su un quadro probatorio solido e diversificato:
* Dichiarazioni della persona offesa: Il racconto della vittima è stato ritenuto coerente e credibile.
* Riscontri oggettivi: Le affermazioni della vittima hanno trovato conferma nei registri di un esercizio commerciale di compravendita di oro e preziosi. I registri corrispondevano sia per le date in cui l’imputato si era recato a vendere i gioielli, sia per la descrizione dei beni consegnati.
* Prove documentali: Sono stati acquisiti screenshot di conversazioni telefoniche che dimostravano come la vittima, a seguito di pressanti richieste di incontro da parte dell’imputato, cercasse di evitarlo.
* Testimonianza: Un amico della vittima ha testimoniato di averla accompagnata all’appuntamento per l’acquisto della sostanza stupefacente, confermando il motivo dell’incontro, sebbene non avesse assistito direttamente alla cessione poiché avvenuta in un luogo appartato.
Il Ricorso in Cassazione e la Decisione della Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: contestare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione delle prove, diversa da quella compiuta dai giudici di merito.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che tentare di ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito” esula completamente dai poteri del giudice di legittimità.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di primo e secondo grado hanno il compito di analizzare i fatti, sentire i testimoni, valutare le prove e decidere sulla base del loro “libero convincimento motivato”.
La Corte di Cassazione, invece, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esente da vizi logici e giuridici”, spiegando chiaramente perché le dichiarazioni della vittima erano attendibili, soprattutto alla luce dei numerosi riscontri esterni.
Chiedere alla Cassazione di dubitare della credibilità della vittima, quando questa è stata già vagliata e ritenuta affidabile dai giudici di merito sulla base di prove concrete, equivale a chiedere un nuovo processo. Questa richiesta è, per definizione, inammissibile. La Corte ha infatti richiamato il consolidato principio secondo cui è preclusa in sede di legittimità una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un’importante lezione sul corretto funzionamento dei gradi di giudizio. Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive sulla valutazione dei fatti. Per avere successo, deve individuare specifici errori di diritto o vizi manifesti nel ragionamento del giudice d’appello.
Quando una condanna è fondata su un impianto probatorio solido e la motivazione della sentenza è coerente e logica, le possibilità di ribaltare la decisione in Cassazione sono estremamente ridotte. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente la credibilità di un testimone?
No, secondo questa ordinanza, la valutazione della credibilità dei testimoni e delle prove è un compito esclusivo del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali elementi hanno confermato la colpevolezza dell’imputato nel caso di specie?
La colpevolezza è stata confermata da più elementi: i registri di un’attività commerciale ‘compro oro’ che corrispondevano al racconto della vittima, gli screenshot di conversazioni telefoniche e la testimonianza di un amico che, pur non vedendo la cessione di droga, ha confermato il contesto dell’incontro.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSCIANO il 07/02/2001
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’attendibilità dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e DPR 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplici ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) il racconto della persona offesa conferma nei registri dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, nei quali corrispondevano non solo le date in cui l’imputato si era recato a vendere i gioielli, ma anche quanto ve consegnato; b) le dichiarazioni sono state confermate anche dagli screenshot delle conversazioni rimaste sul telefono della persona offesa, dalle quali risultava che la vitti seguito di impellenti richieste di incontri da parte dell’imputato, aveva cercato di evit incontrare il Bakkassi, sostenendo di essere insieme ai genitori; c) quanto narrato dalla persona offesa con riferimento all’episodio afferente l’acquisto di sostanze stupefacenti de ritenersi confermato dalla testimonianza dell’amico che lo aveva accompagnato nei pressi del locale ove era stato fissato l’appuntamento, ben consapevole del motivo dell’incontro, pu ammettendo di non aver visto la cessione in quanto la vittima si era posta in un luogo defila con l’imputato;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore