Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Non È un Terzo Grado di Giudizio
Quando si arriva al giudizio della Corte di Cassazione, molti pensano erroneamente a un’ultima possibilità di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Tuttavia, il ruolo della Suprema Corte è ben definito e non consente un riesame dei fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i limiti di questo giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali della procedura penale. Analizziamo il caso per comprendere meglio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di impugnare la sentenza, presentando ricorso per Cassazione. L’obiettivo della difesa era, presumibilmente, ottenere l’annullamento della condanna, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.
I Limiti del Giudizio e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non risiede tanto nel reato contestato, quanto nella natura dei motivi presentati dall’imputato. La difesa ha tentato di proporre alla Suprema Corte una “rilettura alternativa” delle prove raccolte durante il processo, in particolare riguardo all’identificazione dell’imputato come conducente del veicolo coinvolto nei fatti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha prontamente respinto tale approccio. I giudici hanno sottolineato che il loro compito non è quello di rivedere i fatti o valutare nuovamente le prove, attività propria dei primi due gradi di giudizio. Il ruolo della Cassazione è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”: verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Qualsiasi tentativo di superare questo confine conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su argomenti chiari e consolidati. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché fondato su motivi che esulano dal controllo di legittimità. L’appellante non ha individuato specifici “travisamenti di emergenze processuali”, cioè errori palesi nella lettura di una prova, ma ha semplicemente proposto una propria versione dei fatti, diversa da quella accertata dai giudici di merito.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva già fornito argomentazioni giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità sia sull’identificazione del responsabile sia sulla configurazione del delitto di resistenza. Riproporre le stesse questioni senza nuovi profili di diritto equivale a chiedere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legge, non un’ulteriore istanza per discutere i fatti. Un ricorso presentato senza rispettare questi limiti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori oneri economici.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi che miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. L’appellante non ha evidenziato errori di diritto o palesi illogicità nella sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “sindacato di legittimità”?
Risposta: Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo come farebbe un tribunale di primo o secondo grado, ma si limita a controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e senza contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRINDISI il 08/06/1990
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettu alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertin individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa l’individuazione di COGNOME qual autista del mezzo alle pagg. 4-6 della sentenza) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I 3 marzo 2025.