Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando una sentenza di condanna viene impugnata, l’ultima parola spetta alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si riesamina tutto da capo. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando la difesa chiede alla Suprema Corte di fare ciò che non le compete, ovvero rivalutare i fatti. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Condanna per Porto d’Armi e Recidiva
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per i reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo. La pena inflitta era di due anni di reclusione e quattromila euro di multa. Nel calcolo della pena, i giudici avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le avevano considerate equivalenti alla recidiva contestata all’imputato, senza quindi applicare una riduzione di pena.
I Motivi del Ricorso: La Difesa Contesta i Fatti
L’imputato, tramite i suoi legali, presentava ricorso in Cassazione lamentando diversi vizi della sentenza d’appello. I punti principali della difesa erano due:
1. Natura dell’arma: Si sosteneva che non fosse mai stata accertata con certezza la reale natura dell’oggetto, che avrebbe potuto essere una semplice arma giocattolo e non un’arma vera e propria. Di conseguenza, la condanna sarebbe stata ingiusta.
2. Sussistenza della recidiva: La difesa contestava il riconoscimento della recidiva, affermando che la condotta dell’imputato era stata di natura puramente estemporanea e occasionale, e quindi non meritava l’aggravio derivante dai suoi precedenti.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi fattuali che avevano portato alla condanna.
La Decisione della Cassazione su questo ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (l’arma era vera o finta? la recidiva era giusta?), ma si ferma prima, su un piano procedurale. La Corte ha stabilito che le censure proposte non erano ammissibili in quella sede.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione non è Rivalutare i Fatti
La motivazione dell’ordinanza è un chiaro promemoria sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Giudizio di Merito vs Giudizio di Legittimità
Il Tribunale e la Corte d’Appello sono ‘giudici di merito’: il loro compito è ricostruire la vicenda storica, valutare le prove (testimonianze, perizie, etc.) e decidere se l’imputato è colpevole o innocente. La Corte di Cassazione, invece, è un ‘giudice di legittimità’: il suo ruolo è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Non può, quindi, rifare il processo o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti.
La Coerenza Logica della Sentenza Impugnata
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva spiegato con ‘ferrea coerenza logica’ perché riteneva che si trattasse di un’arma vera e non di un giocattolo. Allo stesso modo, il percorso argomentativo seguito per confermare la recidiva e determinare la pena era stato ritenuto privo di incoerenze. Di fronte a una motivazione logicamente solida, la Cassazione non ha il potere di intervenire.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia riafferma un principio cruciale: un ricorso in Cassazione ha speranza di successo solo se si denunciano vizi di legittimità (errori di diritto o gravi difetti logici nella motivazione), non se ci si limita a proporre una diversa lettura dei fatti già vagliati nei gradi di merito. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove si traduce, come in questo caso, in una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate dalla difesa non riguardavano errori di diritto o vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova valutazione di elementi fattuali (come la natura dell’arma), compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
È possibile contestare davanti alla Cassazione la valutazione sulla natura di un’arma (vera o giocattolo)?
No, non è possibile se la Corte d’Appello ha fornito una motivazione logica, coerente e priva di contraddizioni per la sua decisione. La Cassazione non può sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella del giudice di merito, ma solo controllarne la correttezza logico-giuridica del ragionamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48128 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48128 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 02/08/2019, che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME, in ordine ai reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e per l’effetto – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate secondo il criterio dell’equivalenza, rispetto alla contestata recidiva – lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone, tramite i propri difensori AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre che mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. La difesa si duole, sostanzialmente, del fatto che la Corte di appello di Firenze abbia ritenuto che oggetto della detenzione e del porto sia stata un’arma propriamente detta, nonostante di questa non sia mai stata accertata la reale natura; lamenta la difesa, inoltre, la ritenuta sussistenza della c:ontestata recidiva, ad onta della chiara matrice solo estemporanea e occasionale della condotta ascritta all’imputato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale per quanto di interesse in questa sede – ha rilevato trattarsi di porto e detenzione di arma vera e non di arma giocattolo, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà. Anche il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, per giungere a ritenere la sussistenza della contestata recidiva e, all’esito, a fissare il suddetto trattamento sanzionatorio, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come gli appunti difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove quest’ultimo appaia esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle censure che reclamino una
rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovver valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorren ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.