Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Introduzione al caso: il ricorso inammissibile in materia penale
Affrontare un procedimento penale è un percorso complesso che può culminare con un ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Con la recente ordinanza n. 46610/2023, la Suprema Corte ha ribadito i criteri che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che rende definitiva la condanna senza una nuova valutazione della colpevolezza. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive rispetto ai gradi precedenti.
I fatti del procedimento
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.), unificati dal vincolo della continuazione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi principali: la presunta mancanza dell’elemento psicologico del reato a causa di un vizio parziale di mente; una diversa lettura delle prove e dell’attendibilità delle fonti; e, infine, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, oltre a un’eccessiva severità della pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello procedurale, constatando che il ricorso non possiede i requisiti necessari per essere discusso. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alla definitiva conferma della sentenza di condanna.
Le motivazioni dietro la dichiarazione di un ricorso inammissibile
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura stessa dei motivi proposti. I giudici hanno sottolineato come il ricorso sviluppasse argomentazioni generiche e, soprattutto, riproduttive di censure già valutate e respinte con motivazione logica e coerente dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La riproposizione dei motivi d’appello
Nello specifico, la Corte ha osservato che ogni singolo motivo del ricorso era una semplice riproposizione di quanto già discusso in appello. La questione del vizio parziale di mente era stata ampiamente trattata e motivatamente respinta dai giudici di merito. Allo stesso modo, la censura relativa al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze era stata già affrontata e risolta con una motivazione considerata esente da vizi logici. Riproporre le stesse identiche argomentazioni senza evidenziare un vizio di legittimità specifico della sentenza d’appello rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Il divieto di rivalutazione del merito
Un punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa chiedeva una diversa lettura delle prove e una valutazione alternativa sull’attendibilità delle fonti. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha emesso la sentenza, ma solo verificare se quest’ultimo ha seguito un percorso logico-giuridico corretto per giungere alla sua decisione. Chiedere una riconsiderazione delle prove equivale a chiedere un nuovo processo, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Le conclusioni della Corte
le motivazioni dell’ordinanza evidenziano chiaramente che un ricorso per Cassazione, per avere successo, deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione, e non può limitarsi a riproporre le medesime doglianze già respinte in appello o a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti. le conclusioni sono nette: il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa irrevocabile e il ricorrente è gravato da ulteriori oneri economici. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione dei ricorsi destinati alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ripropongono le stesse censure già valutate e respinte nei gradi di merito, oppure quando chiedono alla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non le spetta.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o la credibilità dei testimoni?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza di condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46610 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OMONDIALE NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 23292/2023 OMONDIALE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli 337 cod. pen. e 610 cod. pen. riuniti dal vincolo della continuazione, sviluppa motivi, oltr generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di m motivazione immune da fratture logiche.
Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo al difetto dell’ele psicologico in relazione alla sussistenza del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. è stato preso in esame e respinto con adeguata motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 13-1 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo prospetta una diversa lettura dei dati processuali e una valutazion problematica circa l’attendibilità delle fonti di prova non emergenti dal provvedime impugNOME (cfr. pag. 13 sent. impugnata);
che il terzo motivo, attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuan generiche sulla recidiva e alla complessiva eccessività del trattamento sanzioNOMErio, non consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello a fronte di una motivazione lineare ed esente da fratture illogiche (si veda pag. 17 d sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.