Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinamento giuridico italiano prevede diversi gradi di giudizio per garantire un’attenta valutazione dei casi, ma l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico né scontato. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene fermato prima ancora di essere discusso nel merito, attraverso una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo accade quando il ricorso non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, trasformandosi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 377 del codice penale (subornazione). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto appello.
La Corte d’Appello di Cagliari, pur intervenendo sulla pena con una parziale riforma e una riduzione della stessa, ha confermato nel resto la sentenza di condanna, ribadendo la colpevolezza dell’imputato.
Le Ragioni del Ricorso in Cassazione: un Tentativo di Rivalutazione
Non arrendendosi, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, le sue critiche si concentravano sull’affermazione della sua colpevolezza e sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della sua condotta. L’obiettivo era chiaro: rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua condanna.
Le Motivazioni della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Le motivazioni di questa decisione sono nette e istruttive. I giudici hanno rilevato che le doglianze presentate dall’imputato erano meramente “reiterative”, ovvero una semplice riproposizione di argomenti che erano già stati ampiamente esaminati, vagliati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto. Questo, però, è un compito che esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è “giudice di diritto” e non “giudice di fatto”. Il suo ruolo non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente applicato le norme giuridiche.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione finale sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere all’infinito la ricostruzione fattuale di una vicenda già giudicata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha formulato doglianze che erano una semplice ripetizione di quelle già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di sollevare questioni di legittimità, ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti?
Significa che il suo compito non è stabilire come si sono svolti gli eventi, ma verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente la legge. Un ricorso che chiede solo di riconsiderare le prove e la ricostruzione fattuale è, per questo motivo, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44253 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 377 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023