Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3133 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3133 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria con la quale si chiede la riassegnazione alla sezione ordinaria proposti nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché volto a prospettare doglianze in fatto che si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito e in un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali (vedi per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01), e che risultano caratterizzate da evidente genericità nella loro formulazione, in assenza di confronto con la congrua e logica motivazione posta dai giudici di appello a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 5 e 6, ove sono stati opportunamente indicati gli elementi correttamente valorizzati come comprovanti la responsabilità dell’odierna ricorrente);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché – tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , COGNOME, Rv. 271269 – 01; vedi anche: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 01) – deve ritenersi che i giudici di appello abbiano congruamente assolto l’onere argomentativo sul punto, individuando quali ragioni ostative all’applicazione delle suddette attenuanti le artificiose modalità del fatto e l’importo non irrisorio dell’assegno oggetto di ricettazione;
rilevato che nella memoria viene lamentato che il giudice avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, motivo inammissibile in quanto non proposto con il ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
2 –
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.