Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura del suo giudizio. Non si tratta di un terzo grado di processo dove tutto può essere ridiscusso, ma di un controllo di legittimità. Un recente provvedimento chiarisce perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, che non solo viene respinto, ma comporta anche sanzioni economiche per il proponente. Il caso analizzato riguarda una condanna per evasione, dove la difesa ha tentato di far valere la particolare tenuità del fatto.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Una donna veniva condannata per il reato di cui all’art. 385 del codice penale (evasione). La sentenza veniva confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e i vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da giustificarne l’applicazione, che avrebbe evitato la condanna.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra un vizio di legittimità e una valutazione di merito. La ricorrente, infatti, non denunciava un errore logico o giuridico nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a criticare la conclusione a cui quest’ultima era giunta, proponendo una diversa interpretazione dei fatti. Questo tipo di censura, che attiene al “merito” della questione, è precluso in sede di Cassazione. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare che la loro decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione coerente.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Per legge, a questa decisione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputata al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione viene applicata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, come indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000. In pratica, chi presenta un ricorso palesemente infondato o basato su motivi non consentiti, deve farsi carico non solo dei costi, ma anche di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione in modo lapidario ma estremamente chiaro. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a censurare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto con un giudizio che, secondo la Cassazione, non poteva essere messo in discussione in quella sede. La Suprema Corte ha ribadito il proprio ruolo di giudice della legittimità, non di terzo grado di giudizio sui fatti. L’inammissibilità ha quindi comportato, come conseguenza automatica, la condanna alle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende, non essendo emersa alcuna causa che potesse giustificare l’errore della ricorrente nel proporre l’impugnazione.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per far valere specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione) e non per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone a concrete e onerose conseguenze economiche. È quindi essenziale una valutazione preliminare attenta e professionale sulla sussistenza dei presupposti per adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, criticava la valutazione dei fatti (valutazione di merito) compiuta dai giudici precedenti, un tipo di censura non consentito in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione della “particolare tenuità del fatto”?
Sì, ma solo se si denuncia un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. Non è possibile, come in questo caso, chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti per ottenere il riconoscimento di tale causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1986 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1986 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile, perché non denuncia un vizio logico della motivazione, bensì censura la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello, non sindacabile in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.