Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del suo giudizio
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione tecnica e la chiara individuazione di errori di diritto. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come una generica critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito non sia sufficiente. Vediamo insieme cosa è successo e quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali (artt. 582 e 583 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello di Milano a carico di tre persone. Ritenendo ingiusta la sentenza, gli imputati decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza si concentrava sulla presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, in particolare contestando l’attendibilità della persona offesa e del suo coniuge.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nel ricorso. I ricorrenti, infatti, non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico riconducibile alle categorie previste dalla legge, come il travisamento della prova. Al contrario, la loro argomentazione si limitava a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, un’interpretazione alternativa dei fatti e della credibilità dei testimoni.
Questo tipo di censura, però, esula completamente dalle competenze della Suprema Corte. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma verificare che i giudici dei precedenti gradi di giudizio abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato in giurisprudenza. La motivazione della decisione si fonda sulla distinzione netta tra il controllo sulla legittimità della sentenza e una nuova valutazione delle prove. I giudici hanno spiegato che lamentare la mancanza di attendibilità di un testimone, senza indicare un’omissione o un’illogicità palese nel ragionamento del giudice di merito, equivale a chiedere alla Cassazione di trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, cosa che la legge non le consente. L’appello si è quindi risolto in una “generica prospettazione di un diverso apprezzamento”, destinata inevitabilmente al rigetto.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando l’inammissibilità dell’impugnazione è così evidente da configurare una colpa da parte di chi l’ha proposta. La decisione ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi specifici e giuridicamente rilevanti, e non su un semplice disaccordo con l’esito del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), ma si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che il ricorso si sostanzia in una ‘generica prospettazione di un diverso apprezzamento del compendio probatorio’?
Significa che gli appellanti non hanno individuato un errore specifico, come una motivazione illogica o la distorsione di una prova, ma hanno semplicemente proposto una loro interpretazione dei fatti alternativa a quella del giudice, sperando in un esito diverso. Questo non è un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, data l’evidente infondatezza del ricorso, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SANTOPADRE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione – lungi dal contenere censure di legittimità, si sostanzia nella gene prospettazione di un diverso, apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurne il travisamento, e segnatamente nella negazione della attendibilità della persona offesa e del coniuge (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.